Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Emissione e registrazione della fattura elettronica dal 01/07/19

Dopo il periodo semestrale di rodaggio, a partire dal 1.07.2019 entrano in vigore le definitive regole sui termini di emissione e annotazione della fattura elettronica nei registri contabili, aggiornate dalla L. 28.06.2019 n. 58. L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 17.06.2019, n. 14/E, ha fornito chiarimenti al riguardo, di seguito riassunti.
Termini di emissione della fattura elettronica
Premesso che la fattura elettronica si considera esistente alla data della sua trasmissione al SdI, salvo suo scarto, i termini per l'emissione decorrono dalla data di effettuazione dell'operazione (disciplinata dall'art. 6 D.P.R. 633/1972) e sono diversi in relazione alla fattura immediata e a quella differita. Salvo i più ampi termini di emissione stabiliti da disposizioni speciali, cui rimandiamo, abbiamo la seguente casistica generale.
Fattura immediata - Va emessa entro il 12° giorno successivo a quello di effettuazione dell'operazione, per cui non è più necessaria la contestualità (ossia l'emissione entro le ore 24 del medesimo giorno). Tuttavia, se tale contestualità manca, occorre darne specifica evidenza; l'art. 21 D.P.R. 633/1972 prevede infatti che nella fattura sia indicata la data in cui è effettuata l'operazione, se diversa dalla data di emissione del documento. Ad esempio, una fattura inviata allo SdI il 2.07.2019 relativa a una cessione di beni avvenuta il 27.06.2019 deve essere datata 27.06.2019.
Fattura differita - Va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, sempreché esista la documentazione che consenta il differimento (D.D.T. o quanto indicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 24.06.2014, n. 18/E).
Nella circolare si evidenzia, invero senza supporto normativo, che la fattura differita relativa a più D.D.T. emessi allo stesso destinatario in giorni diversi dello stesso mese deve riportare la data dell'ultimo D.D.T. in ordine di tempo; per esempio, la fattura relativa ai D.D.T. del 10.07.2019 e del 14.07.2019 deve essere datata 14.07.2019.
Assosoftware, nella Faq del 28.06.2019 redatta dopo interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate, ha affermato che, in presenza di più D.D.T. emessi all'interno dello stesso mese in date diverse allo stesso destinatario, si può indicare una data tra quelle di consegna oppure quella di predisposizione e contestuale invio al SdI.
Quanto proposto genera un'inutile complicazione, in quanto comporta l'emissione di fatture differite con date diverse e da verificare. Si ritiene possibile, per semplificare, indicare quale data di emissione quella classica dell'ultimo giorno del mese, dato che ciò: non è espressamente vietato, è semplice da applicare, facilita il rispetto della cronologia di emissione e registrazione delle fatture, non è pregiudizievole per l'Erario.
Termini di registrazione delle fatture elettroniche emesse - La registrazione deve avvenire, sia per quelle immediate che differite, nell'ordine della numerazione delle fatture ed entro il giorno 15 del mese successivo di effettuazione delle operazioni, con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni; ciò comporta che le fatture emesse concorrono alla liquidazione IVA del periodo in cui le relative operazioni sono state effettuate e l'IVA è diventata esigibile ex art. 6 D.P.R. 633/1972.
Per esempio, l'IVA esposta in una fattura immediata trasmessa allo SdI il 5.07.2019 e datata 28.06.2019 (data di effettuazione dell'operazione) concorrerà alla liquidazione del mese di giugno 2019 (per il contribuente con liquidazione mensile) o del secondo trimestre 2019 (per il contribuente con liquidazione trimestrale).
La data di registrazione, non individuata normativamente, sarà compresa tra quella della fattura e il giorno 15 del mese successivo.



Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...