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Fattura elettronica, cosa è cambiato dal 1.07


Terminato il periodo transitorio con la fattura elettronica non si scherza più. Tra non poche difficoltà i soggetti titolari di partita IVA, passato il primo semestre di questa nuova esperienza, devono porre molta attenzione a tempi e modalità di emissione delle fatture. L'art. 11 D.L. 119/2018, modificando l'art. 21 D.P.R. 633/1972, ha previsto due novità per le fatture emesse a far data dal 1.07.2019:
a) il documento deve recare “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura”;
b) la possibilità di emettere la fattura entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. In relazione a quest'ultimo termine, modificato con la legge di conversione del decreto Crescita, la previsione originaria era di 10 giorni.
Si ricorda inoltre che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 17.06.2019, n. 14/E, ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica. Come noto, per il primo semestre, era prevista la possibilità di emettere (e quindi trasmettere alla piattaforma SdI) le fatture entro il termine previsto per la liquidazione periodica senza applicazione di sanzioni per omessa/tardiva fatturazione. Per i contribuenti mensili la moratoria (per le fatture emesse nel primo semestre) è prevista fino a settembre. In sostanza, l'invio entro tali termini veniva considerato tempestivo. Era inoltre prevista una riduzione delle sanzioni in caso di invio entro il termine per la liquidazione periodica del periodo successivo. Il maggior termine era stato concesso per consentire agli operatori di familiarizzare con le nuove procedure. Questo, da un lato ha senz'altro agevolato i contribuenti, ma dall'altro lato ha creato un certo lassismo nell'emissione delle fatture. Adesso è necessario voltare pagina e rivedere le procedure interne, perché i termini sono più stringenti e soprattutto sono applicabili le sanzioni.
Quindi, come abbiamo appena accennato, il termine di emissione/trasmissione passa a 12 giorni. Naturalmente, per quanto riguarda le fatture differite, il termine ultimo di emissione rimane fermo al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Pertanto, qualora le consegne dei beni avvenute in un determinato mese risultino dai vari documenti di trasporto (o altra documentazione idonea), la relativa fattura potrà essere emessa cumulativamente entro il 15° giorno successivo al mese in cui sono avvenute le cessioni. Nel campo “data” potrà quindi essere inserita anche la data dell'ultima cessione avvenuta nel mese o, come spesso accade, semplicemente la data di fine mese e l'invio può essere effettuato tra il 1° e il 15° giorno del mese successivo. Si precisa che l'art. 21, c. 4, D.P.R. 633/1972 prevede la fatturazione differita anche per le prestazioni di servizi.
Infine, uno sguardo alle sanzioni. In caso di omessa o tardiva fatturazione e perciò di trasmissione oltre i termini previsti, è prevista la sanzione tra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non fatturato. Si richiama l'attenzione sul nuovo concetto di emissione della fattura che coincide con la trasmissione allo SdI. In caso di violazioni che non hanno inciso sulla liquidazione dell'IVA, viene applicata la sanzione fissa tra 250 e 2.000 euro.



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