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Invio dei corrispettivi, termini e decorrenza

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare 15/E/2019, dedicata alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, e, più in particolare, alla moratoria sulle sanzioni prevista dall’articolo 12-quinquies D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), introdotto in sede di conversione dalla L. 58/2019.

Giova a tal proposito ricordare che la richiamata disposizione normativa prevede che “I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunt. Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto”.

I soggetti passivi Iva non ancora in possesso di un registratore telematico potranno quindi trasmettere telematicamente i corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (le modalità di trasmissione online dei dati dei corrispettivi giornalieri saranno definite da uno specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate).

In tal caso, tuttavia, i soggetti passivi Iva dovranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali: questa facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato nel predetto articolo 12-quinquies, comma 6-ter, D.L. 34/2019.

Resta fermo, inoltre, l’obbligo di rilascio al cliente dello scontrino e della ricevuta fiscale e l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi fino alla messa in uso del registratore telematico.

Chiarisce poi l’Agenzia delle entrate che, nel primo semestre di applicazione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono esclusi dall’applicazione delle sanzioni anche “i soggetti passivi Iva che, pur avendo già tempestivamente messo in servizio il registratore telematico, effettuano la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”.

Dal punto di vista operativo, quindi, tutti i soggetti passivi Iva chiamati alla trasmissione telematica dei corrispettivi sin da oggi, 1° luglio, potranno trasmettere telematicamente i corrispettivi entro il 31 agosto senza incorrere in sanzioni, indipendentemente dalla messa in servizio o meno del registratore telematico.

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