San Marino è un’enclave priva di barriere doganali con l’Italia. Per tale motivo e per l’importante volume di scambi, ai fini IVA è stata prevista con San Marino una speciale regolamentazione (art. 71, D.P.R. 633/1972 e D.M. 24.12.1993) limitata al commercio di beni fisici. La procedura è obiettivamente obsoleta, specie dopo l’avvio della fattura elettronica.
Attualmente la fattura verso San Marino deve essere emessa in quadruplice copia cartacea e deve essere presentata all’Ufficio di San Marino per la timbratura. In questo modo, l’Ufficio tributario sammarinese attesta l’avvenuta introduzione della merce a San Marino. Le fatture vanno poi riportate nel cosiddetto “esterometro”, salvo l’emissione volontaria della fattura elettronica (senza recapito). Le fatture a privati, invece, scontano l'Iva italiana. Per gli acquisti da San Marino non è prevista la possibilità di evitare l’esterometro.
Per effetto dell’art. 12 del decreto Crescita (convertito in L. 58/2019) si prevede che le operazioni con operatori di San Marino, attualmente regolate dal citato D.M. 24.12.1993, siano fatturate con modalità elettroniche, sia sul lato attivo sia su quello passivo. Naturalmente, per dare concretezza a questa norma, occorrerà concordare le modalità operative con la controparte di San Marino. Ciò comporterà la necessità per i contribuenti di San Marino di accedere al Sistema di Interscambio italiano o l’attivazione di una procedura di interfacciamento tra i sistemi dei 2 Paesi. Questa procedura rappresenta un esperimento e un assaggio in vista dell’evoluzione normativa e tecnologica che dovrebbe portare alla fattura elettronica Ue.
L’operatività della fattura elettronica con San Marino, perciò, è rimandata alla pubblicazione di un apposito decreto di natura regolamentare. Dovrebbe essere, comunque, escluso l’avvio di un canale telematico dedicato con nuovi oneri a carico degli operatori italiani.
La procedura elettronica non garantisce che la totalità delle operazioni da/verso San Marino sia veicolata tramite Sistema di Interscambio. Oltre alle esclusioni generali, come quella relativa ai contribuenti minimi, dovrebbero rimanere fuori dal perimetro tutte le prestazioni di servizio che non sono disciplinate dall’art. 71, D.P.R. 633/1972 e dal D.M. del 1993.
Per queste prestazioni di servizi rimarrebbe la possibilità dell’inserimento nel Sistema di Interscambio (su base volontaria per i temi esterometro e per favorire l’archiviazione), lasciando avvenire il recapito con sistemi tradizionali. Anche dopo il decreto Crescita non pare possibile forzare la mano e costringere gli operatori a un uso della fattura elettronica che comprenda anche i servizi.
Il passaggio alla fattura elettronica con San Marino è di grande importanza per alcune zone del nostro Paese e rappresenta una spinta necessaria a implementare i processi più evoluti. Fin qui la fattura elettronica, con gli inevitabili problemi di gioventù, sta dimostrando di poter funzionare, ma sarebbe ancora azzardato dire che ha semplificato le procedure aziendali. Probabilmente, quando tutto il quadro sarà completo, anche il tassello della fatturazione elettronica con San Marino si rivelerà utile e necessario.
Attualmente la fattura verso San Marino deve essere emessa in quadruplice copia cartacea e deve essere presentata all’Ufficio di San Marino per la timbratura. In questo modo, l’Ufficio tributario sammarinese attesta l’avvenuta introduzione della merce a San Marino. Le fatture vanno poi riportate nel cosiddetto “esterometro”, salvo l’emissione volontaria della fattura elettronica (senza recapito). Le fatture a privati, invece, scontano l'Iva italiana. Per gli acquisti da San Marino non è prevista la possibilità di evitare l’esterometro.
Per effetto dell’art. 12 del decreto Crescita (convertito in L. 58/2019) si prevede che le operazioni con operatori di San Marino, attualmente regolate dal citato D.M. 24.12.1993, siano fatturate con modalità elettroniche, sia sul lato attivo sia su quello passivo. Naturalmente, per dare concretezza a questa norma, occorrerà concordare le modalità operative con la controparte di San Marino. Ciò comporterà la necessità per i contribuenti di San Marino di accedere al Sistema di Interscambio italiano o l’attivazione di una procedura di interfacciamento tra i sistemi dei 2 Paesi. Questa procedura rappresenta un esperimento e un assaggio in vista dell’evoluzione normativa e tecnologica che dovrebbe portare alla fattura elettronica Ue.
L’operatività della fattura elettronica con San Marino, perciò, è rimandata alla pubblicazione di un apposito decreto di natura regolamentare. Dovrebbe essere, comunque, escluso l’avvio di un canale telematico dedicato con nuovi oneri a carico degli operatori italiani.
La procedura elettronica non garantisce che la totalità delle operazioni da/verso San Marino sia veicolata tramite Sistema di Interscambio. Oltre alle esclusioni generali, come quella relativa ai contribuenti minimi, dovrebbero rimanere fuori dal perimetro tutte le prestazioni di servizio che non sono disciplinate dall’art. 71, D.P.R. 633/1972 e dal D.M. del 1993.
Per queste prestazioni di servizi rimarrebbe la possibilità dell’inserimento nel Sistema di Interscambio (su base volontaria per i temi esterometro e per favorire l’archiviazione), lasciando avvenire il recapito con sistemi tradizionali. Anche dopo il decreto Crescita non pare possibile forzare la mano e costringere gli operatori a un uso della fattura elettronica che comprenda anche i servizi.
Il passaggio alla fattura elettronica con San Marino è di grande importanza per alcune zone del nostro Paese e rappresenta una spinta necessaria a implementare i processi più evoluti. Fin qui la fattura elettronica, con gli inevitabili problemi di gioventù, sta dimostrando di poter funzionare, ma sarebbe ancora azzardato dire che ha semplificato le procedure aziendali. Probabilmente, quando tutto il quadro sarà completo, anche il tassello della fatturazione elettronica con San Marino si rivelerà utile e necessario.