Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Regime forfettario: in arrivo i controlli del Fisco sui


L’Agenzia delle Entrate si prepara ad avviare una serie di controlli per individuare irregolarità ed eventuali fruizioni indebite della tassazione agevolata al 15% da parte dei cosiddetti “finti forfettari”.

Si ricorda che la legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018) ha ampliato sensibilmente l’ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato, estendendolo ai contribuenti con ricavi/compensi fino a 65.000 euro (in precedenza il limite di fatturato massimo variava da 25.000 euro a 50.000 euro a seconda del settore di attività) ed eliminando i limiti relativi ai beni strumentali e all’utilizzo di collaboratori.

Se da un lato sembra che la modifica introdotta dalla legge di bilancio abbia portato soltanto vantaggi positivi, dall’altro si deve purtroppo registrare un aumento dei cosiddetti “finti forfettari”, ossia di coloro che, pur non avendone i requisiti, trovano strade non legali per poter ugualmente godere della tassazione agevolata al 15%. È infatti frequente che imprenditori soci di società scelgano, al fine di usufruire del regime agevolato forfettario, di liquidare fittiziamente le società per iniziare ad operare sotto forma di ditta individuale e dividere il fatturato societario in tante partite IVA quanti sono i soci della vecchia società liquidata. Ancor peggio, si verificano di frequente casi di ditte individuali che cedono artificiosamente parte dei propri ricavi o compensi ad altri contribuenti, al solo scopo di stare entrambi sotto il limite dei 65.000 euro annui e pagare il 15% di imposte.

Scovare i furbetti non è facile e l’Agenzia opererà sui seguenti due fronti:

    controllo diretto presso le sedi delle partite IVA;
    analisi del rischio.

L’attività di controllo sarà rivolta nei confronti di coloro che hanno adottato il regime per la prima volta quest’anno ma anche verso i soggetti che già lo applicavano in precedenza. Si tratterà di accessi diretti e verifiche presso le sedi di commercianti, artigiani e professionisti rientranti nell’analisi del rischio individuata sulla base delle informazioni presenti in anagrafe tributaria.

L’attività di analisi del rischio verrà messa in campo nei confronti dei soggetti con degli elevati profili di rischio, nei confronti dei quali sarà effettuata la verifica del rispetto dei requisiti di accesso individuati dalla norma e si incroceranno i dati delle entrate e uscite sui conti correnti con quanto fatturato e poi dichiarato. Informazioni che, con la superanagrafe dei conti correnti e con la fattura elettronica, sono oramai di facile accesso per Amministrazione Finanziaria e Guardia di Finanza.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...