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Il fornitore recupera lo sconto sul corrispettivo come credito d’imposta


/ REDAZIONE Giovedì, 1 agosto 2019
5-6 minuti

I contribuenti beneficiari delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto, di uno sconto sul corrispettivo, novità introdotta dall’art. 10 del DL n. 34/2019 convertito.
Con il provvedimento direttoriale pubblicato ieri in serata, l’Amministrazione finanziaria ha dettato le modalità attuative della disposizione.

Innanzitutto, l’esercizio dell’opzione va comunicato, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. In alternativa, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell’Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento. Il modulo può essere inviato anche via PEC, sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l’opzione, con il relativo documento d’identità.

Per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, la comunicazione va effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione.
Invece, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento stabilisce che la comunicazione dell’opzione sia effettuata con le modalità previste dai provv. nn. 165110/2017 e 108572/2017, ossia dall’amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Nel dettaglio, la comunicazione deve contenere:
- la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- la tipologia di intervento effettuato;
- l’importo complessivo della spesa sostenuta;
- l’anno di sostenimento della spesa;
- l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
- i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
- la data in cui è stata esercitata l’opzione;
- l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.

Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.
In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di loro.

Il provvedimento stabilisce poi che il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare solo in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione, in cinque quote annuali di pari importo. A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. Dopo la conferma, il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. In ogni caso è esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al DLgs. 165/2001. La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare con le stesse funzionalità.

Il provv. di ieri interviene anche sulla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’art. 16, comma 1-septies del DL 63/2013 e del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR.

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