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Normativa antincendio per i condomini con altezze superiori a 24 metri


Antonio Azzaretto

Con la definizione della nuova Regola Tecnica Prestazionale per l'antincendio, rientrante nel Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3.08.2015, in fase di revisione), e dopo l'entrata in vigore del D.M. 25.01.2019 sulle norme antincendio per gli edifici di civile abitazione, potranno aumentare le responsabilità in capo all'amministratore di condominio.
Dopo l'entrata in vigore, lo scorso 6.05.2019, del Decreto 25.01.2019 che apporta “Modifiche ed integrazioni all'allegato del Decreto 16.05.1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”, tutti gli edifici residenziali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, dovranno allinearsi alle disposizioni riportate nell'allegato 1 secondo queste tempistiche e termini:
2 anni (maggio 2021): adeguamento alle disposizioni riguardanti l'installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (previste per altezze antincendio superiori a 54 metri) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (previsti in caso di altezza antincendio maggiore di 80 metri);
1 anno (maggio 2020): adeguamento alle restanti disposizioni indicate nel decreto (adozione di tutte le disposizioni antincendio e di quelle atte a garantire l'esodo in caso di incendio in totale sicurezza).
Anche la pianificazione dell'emergenza, che dovrà essere predisposta per tutti gli edifici di altezze superiori ai 24 m, richiederà un'attenta verifica nonché un costante aggiornamento (istruzioni per la chiamata di soccorso e la diffusione dell'allarme, indicazioni sulle vie di fuga e sul corretto esodo degli occupanti, messa in sicurezza degli impianti, divieto di utilizzo degli ascensori se non antincendio, ecc.).

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