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Restyling del regime forfetario nella prossima legge di bilancio


/ Paola RIVETTI Sabato, 19 ottobre 2019
5-6 minuti

La prossima legge di bilancio metterà nuovamente mano al regime forfetario, di cui alla L. 190/2014. I macro ambiti di intervento sono stati individuati nel documento programmatico di bilancio inviato all’Ue, anche se i dettagli delle singole modifiche non risultano ancora fissati.

È comunque possibile definire sin d’ora la duplice finalità degli interventi:
- da un lato, restringere il campo applicativo del regime, agendo sui requisiti d’accesso e sulle cause ostative;
- dall’altro, monitorare l’attività dei soggetti che applicano questo regime, attraverso la determinazione analitica del reddito e la fatturazione elettronica.

Relativamente ai requisiti d’accesso, dovrebbe essere confermato il limite di ricavi e compensi fino a 65.000 euro per tutte le attività, mentre sarebbero reintrodotte le “vecchie” limitazioni circa il possesso dei beni strumentali ed il sostenimento di spese per lavoro dipendente. Per entrambi i due requisiti sarebbe individuata la soglia massima di 20.000 euro (fino al 2018, invece, i limiti erano 5.000, per le spese di lavoro dipendente, e 20.000, per i beni strumentali).

Per quanto riguarda le condizioni ostative, stando alle prime anticipazioni, ci sarebbe l’intenzione di reintrodurre l’esclusione dal regime per coloro che percepiscono redditi di lavoro dipendente e redditi a questi assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro. Tale causa era contemplata dalla L. 190/2014 fino al 2018 e rimossa con la scorsa legge di bilancio; la modifica ha, di fatto, consentito a dipendenti e pensionati di applicare, nel 2019, il regime forfetario per l’altra attività svolta con partita IVA individuale, a prescindere da quanto percepito a titolo di reddito di lavoro dipendente e assimilato. L’attuale causa ostativa consente di mantenere il regime se l’attività autonoma non è svolta per più del 50% nei confronti del precedente datore di lavoro.

Sotto il profilo reddituale, dal 2020, il regime cesserà di essere un regime forfetario con l’introduzione di criteri analitici di determinazione del reddito (in modo similare all’attuale regime di vantaggio, ex DL 98/2011, la cui applicabilità tuttavia è divenuta residuale).

Con il nuovo sistema, quindi, saranno abbandonati i coefficienti di redditività differenziati per attività che, talvolta, consentono di applicare automaticamente una deduzione superiore ai costi che sono materialmente sostenuti per l’attività (ipotesi che ricorre con frequenza, ad esempio, nel mondo professionale, soprattutto nei casi di mono committenza).
Sotto un diverso profilo, la determinazione analitica del reddito sembrerebbe agevolare la conduzione delle attività di controllo sui forfetari, specie per quanto riguarda il lato passivo.

Oggi, infatti, l’art. 1 della L. 190/2014 prevede, al comma 69, un obbligo di conservazione dei “documenti ricevuti ed emessi” e, al comma 73, un obbligo informativo sull’attività svolta che si traduce nell’indicazione ai righi RS374 - RS381 del modello REDDITI PF di alcuni beni strumentali e spese (con esclusione di dati e informazioni già presenti nelle banche di dati dell’Agenzia o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione delle dichiarazione dei redditi). Tuttavia, poiché le diverse voci di costo (con la sola esclusione dei contributi previdenziali) non partecipano attivamente alla determinazione del reddito, nella pratica, la gestione e la conservazione dei documenti passivi potrebbe presentarsi non sempre accurata.

Regime premiale con adesione alla fatturazione elettronica

Ma la manovra in corso di predisposizione vuole intervenire anche sul lato attivo. Nel documento programmatico, infatti, si legge, tra gli interventi prospettati sul regime forfetario, “regime premiale fatturazione elettronica”. Per quanto il passaggio risulti stringato, potrebbe essere inteso quale proposito di introdurre un regime premiale a fronte dell’adesione su base volontaria alla fatturazione elettronica.

Non si tratterebbe, quindi, di introdurre un obbligo di fatturazione elettronica (obbligo, peraltro, espressamente escluso dalla decisione Ue n. 593/2018 per soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese) quanto di persuadere i forfetari all’adesione volontaria attraverso il riconoscimento di determinati benefici (che potrebbero essere – per mera ipotesi – l’inapplicabilità di cause ostative, agevolazioni nella determinazione del reddito).

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