/ Anita MAURO Sabato, 28 dicembre 2019
4-5 minuti
Con riferimento alla cedolare secca sulle locazioni, in concreto, nulla cambia rispetto al passato, in quanto:
- l’aliquota dei contratti di locazione a canone concordato resta fissata al 10% anche per gli anni dal 2020 in poi;
- mentre la possibilità di optare per la tassa piatta sulle locazioni di immobili commerciali resta limitata ai contratti stipulati nel 2019.
Tuttavia, mentre per mantenere (e – anzi – stabilizzare) l’aliquota del 10% è stato necessario un intervento legislativo nella legge di bilancio 2020, la mancata estensione della cedolare secca sulle locazioni commerciali è frutto dell’assenza di norme in tal senso.
Procedendo con ordine, si segnala, in primo luogo, che l’art. 1 comma 6 della legge di bilancio 2020, modificando l’art. 3 comma 2 del DLgs. 23/2011, ha fissato al 10% una volta per tutte l’aliquota della cedolare secca sui contratti a canone concordato.
Si può ricordare, infatti, che, mentre l’aliquota “ordinaria” della cedolare è stata fissata al 21% fin dalle sue origini (nel 2011), l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle locazioni abitative a canone concordato ha subito molteplici variazioni:
- originariamente, l’aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato era stata fissata nella misura del 19% dall’art. 3 comma 2 del DLgs. 23/2011;
- successivamente, modificando direttamente l’art. 3 del DLgs. 23/2011, è stata ridotta al 15% dall’art. 4 comma 1 del DL n. 102/2013, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013;
- poi, l’art. 9 del DL n. 47/2014 ha ridotto ulteriormente tale aliquota, portandola al 10% per le annualità 2014-2017;
- in seguito, la legge di bilancio 2018, modificando l’art. 9 del DL 47/2014, ha esteso di altri due anni (2018 e 2019) l’applicabilità dell’aliquota ridotta, pari al 10%, della cedolare secca sulle locazioni concordate.
Ora, però, se non fosse intervenuta la legge di bilancio 2020, l’aliquota della cedolare per le locazioni concordate sarebbe tornata al 15%. Volendo scongiurare tale effetto, l’art. 1 comma 6 della legge di bilancio, intervenendo direttamente sull’art. 3 comma 2 del DLgs. 23/2011, ha modificato l’aliquota ridotta della cedolare secca portandola al 10% “a regime”.
Pertanto, per gli anni successivi, non saranno necessarie ulteriori proroghe per mantenere “stabile” l’aliquota della cedolare secca sui contratti a canone concordato al 10%.
Cedolare sulle locazioni commerciali introdotta dalla L. 145/2018
Invece, per quanto concerne le locazioni commerciali, va premesso che la legge di bilancio 2019 (art. 1 comma 59 della L. 30 dicembre 2018 n. 145) aveva introdotto la possibilità di accedere alla cedolare secca del 21%, a determinate condizioni, per alcuni immobili commerciali.
In particolare, la norma consentiva l’accesso all’imposizione sostitutiva di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011, ai contratti di locazione:
- relativi a negozi o botteghe in categoria catastale C/1 e alle relative pertinenze;
- di superficie fino a 600 metri quadrati (senza includere nel computo le pertinenze);
- stipulati nel 2019;
- tra soggetti che il 15 ottobre 2018 non avessero già in essere un contratto per lo stesso immobile, poi interrotto in anticipo.
La misura era, per espressa previsione normativa, limitata “ai contratti stipulati nell’anno 2019”.
Sarebbe quindi stato necessario un intervento del legislatore per estendere la tassa piatta anche ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2019. Al momento, però, tale proroga non è stata prevista né dalla legge di bilancio 2020, né dal decreto collegato, né sembra che sia contenuta nel decreto milleproroghe.
Pertanto, sembra che la possibilità di accedere alla cedolare secca sulle locazioni commerciali resterà un privilegio estremamente limitato, in quanto applicabile ai soli contratti di locazione (aventi le caratteristiche richieste dall’art. 1 comma 59 della L. 148/2019) stipulati (o prorogati, come chiarito nella risposta a interpello n. 297/2019) nel 2019.