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Conservazione delle dichiarazioni fiscali: facciamo un riepilogo chiaro

Sabato, 14 dicembre 2019

Gentile Redazione,
premesso che sarebbe un atto di civiltà fiscale eliminare qualsiasi obbligo di conservazione in capo a contribuente e intermediario dall’esatto istante in cui la dichiarazione è in possesso dell’Amministrazione finanziaria, che rilascia ricevuta e che potrebbe provvedere mediante adesione a un nuovo servizio a tal fine istituito alla conservazione sostitutiva di ogni dichiarazione fiscale (alla stregua delle fatture elettroniche) a essa pervenuta, vorrei ricordare che l’obbligo dovrebbe già essere considerato superfluo in virtù del previsto normativo dell’art. 6 comma 4 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente).

Nel contempo vorrei però riepilogare in modo “leggibile” gli obblighi che sembrano in essere a oggi dopo la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 518/2019.
Per quanto riguarda l’impegno alla trasmissione:
- se assunto dall’intermediario nell’ambito dell’incarico scritto può valere per tutte le dichiarazioni da trasmettere per il cliente con la conseguenza che: non serve consegnare o inviare per la conservazione del cliente e firmare nessun impegno alla trasmissione separato; non serve firmare la dichiarazione nel frontespizio (dopo anni di sfinimento...); vedi 3° paragrafo del parere dell’Agenzia delle Entrate;
- se non inserito nell’incarico va consegnato al cliente l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione.

Tale impegno non va poi consegnato al cliente unitamente alla dichiarazione dato che (intelligentemente) si può considerare superfluo, come finalmente sottolineato dalla risposta n. 518: “coerentemente con le norme sopra richiamate, le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni. Tale sottoscrizione precede l’invio telematico e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione”.

Con riferimento alla consegna di copia della dichiarazione al cliente, l’intermediario può alternativamente:
- consegnare copia cartacea di dichiarazione con ricevuta della stessa;
- mettere a disposizione la dichiarazione con ricevuta su apposita piattaforma mediante apposita istanza del cliente;
- inviare con PEC o posta elettronica ordinaria copia della dichiarazione e ricevuta sempre previa apposita istanza firmata dal cliente.

Per quanto concerne, poi, la conservazione, il cliente avrà l’onere di conservare la dichiarazione firmandola in originale alternativamente con i seguenti sistemi:
- stampa fisica della stessa e conservazione cartacea previa firma della dichiarazione;
- conservazione digitale secondo norma del CAD quindi da ritenersi banale archiviazione su un pc o supporto informatico previa apposizione di firma elettronica, con possibilità di riproduzione su carta a richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

L’intermediario potrà conservare, anche su supporto informatico, quindi server, pc, disco esterno, CD ecc. copia delle dichiarazioni senza obbligo alcuno di conservazione o archiviazione sostitutiva e tantomeno di firma da parte del contribuente.

Sempre tratto dalla risposta n. 518/2019:
“Ai sensi del successivo comma 9-bis, inoltre, «I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all’articolo 1, comma 1.» I profili interpretativi delle norme citate sono stati chiariti dalla risoluzione n. 298/E del 2007, secondo cui «la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d’imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti. Analoga previsione non ricorre, invece, per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale, come sottolineato anche nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, è tenuto a conservare la “copia” della dichiarazione trasmessa, in luogo dell’“originale” sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d’imposta». In tal senso anche le risoluzione n. 354/E dell’8 agosto 2008 e n. 194/E del 30 luglio 2009”.


Giorgio Manfioletti
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento

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