/ Mario PAGANO Venerdì, 13 dicembre 2019
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Secondo la Corte di Cassazione, che si è espressa con sentenza n. 25583/2019, il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro e non si presenta più per diversi giorni può essere considerato dimissionario.
In buona sostanza la Suprema Corte ha ritenuto tale condotta perfettamente rientrante nell’ambito di un recesso volontario del lavoratore, che può essere desunto da dichiarazioni o comportamenti che, inequivocabilmente, manifestino l’intento di recedere dal rapporto.
Tuttavia, a ben vedere, il principio enunciato dalla citata sentenza va posto a confronto con l’attuale normativa che disciplina espressamente l’istituto delle dimissioni volontarie. Ciò per capire la compatibilità dell’orientamento giurisprudenziale, espresso su fatti di causa risalenti al 2011, con le disposizioni oggi vigenti, in vigore dal 2015.
Con l’art. 1 comma 6 lett. g) della L. 183/2014 il Governo era stato, infatti, delegato, tra le altre cose, a prevedere modalità semplificate per garantire data certa nonché autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore.
In fase di attuazione delle delega, l’art. 26 comma 1 del DLgs. 151/2015 ha però unicamente previsto che, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 55 comma 4 del DLgs. 151/2001 (dimissioni della lavoratrice durante il periodo di gravidanza o della madre o del padre lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino), le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente (oggi, Ispettorato del lavoro) con le modalità individuate con decreto del Ministro del Lavoro (DM 15 dicembre 2015), con possibilità di revoca entro i successivi sette giorni.
Lo stesso art. 26, nei commi successivi, ha chiarito che la trasmissione dei moduli di dimissioni o risoluzione consensuale può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli artt. 2 comma 1 lett. h) e art. 76 del DLgs. 276/2003.
Esclusi lavoratori domestici e dipendenti pubblici
Va poi precisato che, per espressa previsione di legge, la procedura telematica di dimissioni non è prevista per i lavoratori domestici e neppure per i dipendenti pubblici, che possono dimettersi, pertanto, esattamente come le lavoratrici madri e i lavoratori padri durante i primi tre anni di vita del bambino, secondo il sistema tradizionale, con comunicazione scritta, ricettizia, in carta semplice al datore di lavoro.
In buona sostanza, a oggi l’unico valido sistema per rassegnare le dimissioni volontarie è, per legge, quello telematico. In altre parole, a stretto rigore e in ragione di quanto previsto dall’art. 26, qualsiasi altro sistema non avrebbe alcuna efficacia, ivi compreso un comportamento concludente che, nei fatti, esprimesse la volontà di dimettersi.
A parere di chi scrive, pare che la pronuncia della Cassazione sopra indicata non possa cambiare una siffatta conclusione.
La Suprema Corte, infatti, sostiene, sulla scorta di una precedente pronuncia (Cass. n. 6604/2000), che un determinato comportamento tenuto dal lavoratore può essere tale da esternare esplicitamente, o da lasciare presumere, secondo i principi dell’affidamento, una sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro e siffatto comportamento può anche essere meramente omissivo, quale quello che si concreta in un inadempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto, in quanto suscettibile di essere interpretato anche come espressione, per fatti concludenti, della volontà di recedere. Tuttavia, sottolinea sempre la Cassazione, tutto ciò vale nel caso in cui non sia prevista alcuna forma convenzionale per il recesso del lavoratore.
Tale ultima precisazione non sembra essere di poco conto, atteso che, a differenza dell’epoca cui risalgono i fatti di causa, in cui per le dimissioni non era prevista alcuna forma tassativa se non, appunto, in via convenzionale, oggi, in forza delle novità legislative del 2015, l’unica forma riconosciuta dal legislatore, salve le eccezioni sopra illustrata, è quella telematica.