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Nuovi professionisti sanitari obbligati all’invio dei dati per la precompilata

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 di ieri, sono stati individuati nuovi esercenti professioni sanitarie obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie da utilizzare per la precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (modello 730 e modello REDDITI PF), a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2019.

Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, infatti, diventano obbligati ad inviare i dati al Sistema tessera sanitaria anche gli iscritti agli Albi della professione sanitaria di:
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- tecnico di neurofisiopatologia;
- tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapista occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- assistente sanitario.
L’obbligo viene esteso anche agli iscritti all’Albo dei biologi.

Con l’art. 4 della legge 11 gennaio 2018 n. 3, è stata infatti riordinata la disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie:
- trasformando i Collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
- istituendo gli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, prevedendo che ciascun Ordine abbia uno o più Albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione e che gli Ordini territoriali siano riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma;
- includendo tra gli stessi l’Ordine dei biologi.

Con il decreto del Ministero della salute 13 marzo 2018 sono quindi stati istituiti gli Albi delle professioni sanitarie che fanno parte dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, che si aggiungono a quelli già preesistenti dei tecnici sanitari di radiologia medica e degli assistenti sanitari.

L’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria si applica alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall’art. 3, comma 3, del DLgs. 175/2014.
Si tratta quindi di una decorrenza retroattiva che potrebbe comportare difficoltà nella gestione, da parte dei nuovi soggetti obbligati, dei dati richiesti, considerando che la novità interviene quasi alla fine del primo anno di applicazione.

Primo invio entro il 31 gennaio 2020
Per la trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria, per la relativa consultazione da parte del cittadino e per la loro conservazione, si applicano le medesime modalità previste per gli altri soggetti obbligati, contenute nel decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 luglio 2015 e del 27 aprile 2018.
In particolare, l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, quindi entro il 31 gennaio 2020 in relazione alle spese sostenute nel 2019.

Ai fini in esame, gli elenchi dei nuovi soggetti obbligati saranno resi disponibili al Sistema tessera sanitaria da parte:
- della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
- dell’Ordine dei biologi.

Le modalità tecniche di utilizzo dei nuovi dati ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

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