/ Stefano SPINA Lunedì, 30 marzo 2020
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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 9 del 20 febbraio 2020, in attuazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2020, ha istituito i codici tributo da utilizzare per il pagamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati mediante modello F24 in luogo del modello F23. Tale modalità, fruibile dal 2 marzo 2020, permette di pagare le imposte dovute per la registrazione degli atti privati (tra gli altri, le scritture private di contratti preliminari, contratti di comodato etc.) mediante l’utilizzo del modello F24 ordinario e non del modello F24 ELIDE previsto per il pagamento dell’imposta sulle locazioni e affitti.
Le specificità di tale modello, in luogo del modello F23, sono indubbie sia per la possibilità di utilizzare in compensazione altri tributi, che, soprattutto, per la comodità di eseguire il pagamento con le procedure di home banking oppure con l’applicativo F24 web del proprio cassetto fiscale.
In tal caso occorre solo tenere presenti i tempi, solitamente di 3 o 4 giorni, nel rilascio dei modelli quietanzati.
I nuovi codici tributo sono:
- “1550” denominato “ATTI PRIVATI - Imposta di registro;
- “1551” denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione pecuniaria imposta di registro - Ravvedimento”;
- “1552” denominato “ATTI PRIVATI - Imposta di bollo”;
- “1553” denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione imposta di bollo - Ravvedimento”;
- “1554” denominato “ATTI PRIVATI - Interessi”.
Mediante il codice 1552 è possibile il contestuale versamento dell’imposta di bollo (non apponendo più i contrassegni telematici sull’atto) come già avviene per la registrazione telematica dei contratti di locazione. Tuttavia, i termini per il pagamento di bollo e registro non paiono allineati, per la registrazione di atti privati, atteso che il bollo resta dovuto fin dall’origine mentre il registro va pagato alla registrazione (non trattandosi di registrazione telematica).
Così, coloro che voglio usufruire dell’F24 per il versamento delle imposte sulla registrazione degli atti privati, al fine di evitare contestazioni nel ritardato pagamento dell’imposta di bollo, lo dovrebbero versare contestualmente alla formazione dell’atto.
Occorrerà, ad esempio, lo stesso giorno della sottoscrizione di un contratto di comodato immobiliare, in luogo dell’apposizione del contrassegno telematico, procedere al pagamento delle imposta di bollo tramite modello F24.
Viceversa, in caso di pagamento tardivo, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso con riferimento ad una sanzione base del 100% dell’imposta ai sensi dell’art. 25 comma 1 DPR 642/72 oltre al conteggio degli interessi legali da calcolare su base giornaliera. Tenendo presente che rimane immutato il termine di 20 giorni per la registrazione degli atti, in caso di pagamento dell’imposta in un giorno successivo si potrà ricorrere, per l’imposta di bollo, alla sanzione ridotta del 10% di cui alla lettera a) dell’art. 13 DLgs 472/97.
Poiché il codice tributo 1550 sostituisce i codici tributo 104T, 105T e 109T utilizzati con il modello F23 si potrà creare qualche problema per lo scomputo dell’imposta di registro pagata sulle caparre ed acconti prezzo relativi a contratti preliminari di compravendita immobiliare di cui all’art. 10 Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, da quella fissa dovuta in sede di registrazione del preliminare stesso. In tal caso, in base alla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013 n. 18 (Parte III § 3.1) i notai dovranno, in sede di registrazione dell’atto definitivo, scindere i versamenti non essendo scomputabile l’imposta fissa.
In questo contesto si inserisce la recente sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 prevista dall’art. 62 del DL 18/2020.
Ipotizzando che tale norma, finalizzata anche ad evitare l’accesso dei contribuenti agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per adempimenti che non possono essere effettuati telematicamente, si applichi ad esempio alla registrazione dei preliminari di compravendita, ai contratti di comodato ed alle delibere assembleari di distribuzione di utili (si veda “Dubbi sulla sospensione dei termini per la registrazione dei contratti” del 23 marzo 2020), occorre capire come procedere ai fini del versamento.
Poiché la norma fa riferimento agli adempimenti tributari diversi dai versamenti e non essendo prevista una proroga specifica per il versamento delle imposte sottostanti, in attesa dei necessari chiarimenti ufficiali, un comportamento prudente potrebbe essere quello di pagare le imposte, tramite il modello F24, contestualmente alla formazione dell’atto, al fine di evitare contestazioni in ordine al ritardato pagamento dell’imposta di bollo dovuta fin dall’origine (oppure nei venti giorni con ravvedimento dell’imposta di bollo) e registrare, nel successivo mese di giugno 2020, l’atto stesso.
Tuttavia, stante la specificità della fattispecie, si attendono chiarimenti in materia.