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Ammortizzatori sociali anche per gli studi professionali


/ Noemi SECCI Martedì, 31 marzo 2020
5-7 minuti

Anche i dipendenti degli studi professionali che subiscono una contrazione dell’attività a causa dell’attuale emergenza epidemiologica possono beneficiare di un’integrazione salariale.
I professionisti datori di lavoro possono infatti far ricorso, in caso di sospensione dei propri dipendenti dall’attività lavorativa, a due strumenti di sostegno del reddito, applicati in base alle dimensioni dello studio: l’assegno ordinario o la cassa integrazione in deroga.

Allo stato attuale, l’assegno ordinario può essere riconosciuto, con causale “emergenza Covid-19” ex art. 19 del DL 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”), agli studi professionali che occupino mediamente oltre 5 dipendenti. L’integrazione salariale corrisponde all’80% della retribuzione globale spettante al dipendente per le ore non lavorate ed è erogata dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

L’integrazione deve essere richiesta all’INPS, accedendo alla sezione del sito web dell’Istituto “Servizi per le aziende e per i consulenti – Cig e fondi di solidarietà – Invio domande”. L’assegno spetta ai dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020, sino a un massimo di 9 settimane, e deve essere fruito entro il mese di agosto 2020.

La procedura per la richiesta dell’ammortizzatore con causale emergenziale è semplificata: non è richiesta l’allegazione alla domanda della relazione tecnica, dell’accordo sindacale, ma soltanto l’allegazione del file in formato .CSV contenente l’elenco dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente. È comunque obbligatoria una procedura di consultazione sindacale semplificata, che può essere svolta anche telematicamente e comprende l’informativa, la consultazione e l’esame congiunto. L’assegno può essere anticipato dal datore di lavoro e successivamente conguagliato o rimborsato dall’INPS, oppure può essere richiesto il pagamento diretto all’Istituto previdenziale.

In merito all’assegno ordinario, è opportuno osservare la recente istituzione presso l’INPS del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 del DM 27 dicembre 2019, adottato facendo seguito all’accordo sindacale già stipulato in data 3 ottobre 2017 tra l’associazione datoriale Confprofessioni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FILCAMS Cgil, FISASCAT Cisl e UIL Uiltucs. Il fondo, che rientra nella disciplina dell’art. 26 del DLgs. 148/2015, offrirà sostegno ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 3 dipendenti.

Per quanto concerne gli studi non destinatari delle prestazioni ordinarie (nella fattispecie, assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del DLgs 148/2015), in relazione alla contrazione dell’attività dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuta la cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del DL 18/2020.
Il decreto “Cura Italia” prevede, infatti, che le Regioni e le Province autonome possano riconoscere trattamenti di CIGD ai datori di lavoro privato, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario. L’integrazione spetta per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, sino a un massimo di 9 settimane.

La CIGD di cui all’art. 22 del DL 18/2020 è aggiuntiva, sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, sia rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna di cui agli artt. 15 e 17 del DL 9/2020.
I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dai previsti accordi sindacali.
Assieme all’integrazione salariale, ai lavoratori sono riconosciuti gli ANF, se spettanti e i contributi figurativi; l’importo medio orario della prestazione di integrazione salariale corrisponde a 8,10 euro, comprensivo di contribuzione figurativa e ANF (circ. INPS n. 47/2020).

La CIGD deve essere richiesta dal datore di lavoro alla Regione o alla Provincia autonoma di appartenenza, attraverso il portale dei servizi per il lavoro di competenza. La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge, e inviano all’INPS il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari. l’Istituto provvederà poi all’erogazione dell’integrazione salariale.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS (art. 44 comma 6-ter del DLgs 148/2015). Di conseguenza, il datore di lavoro è obbligato a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale utilizzando il modello “SR 41”.

Sia per l’assegno ordinario che per la CIGD non è richiesta ai dipendenti l’anzianità pari a 90 giornate di effettivo lavoro e l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza (circ. INPS n. 47/2020).

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