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Credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi


/ Pamela ALBERTI e Alessandro COTTO Venerdì, 20 marzo 2020
5-6 minuti

L’art. 65 del DL 18/2020 ha introdotto una specifica agevolazione per le “botteghe e negozi” colpiti dall’emergenza coronavirus in quanto costretti alla chiusura dal DPCM dell’11 marzo 2020.
A tali soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 limitatamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Come accennato, la norma sembra essere collegata al DPCM 11 marzo 2020 che, a far data dal 12 marzo, ha sospeso:
- le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari di cui all’Allegato 1 al citato DPCM;
- le attività dei servizi di ristorazione;
- le attività inerenti i servizi alla persona (ad esempio, parrucchieri, barbieri, estetisti), ad esclusione di quelle di cui all’Allegato 2.

Il costo della locazione degli immobili inutilizzabili viene quindi assunto dallo Stato nella misura del 60% perché, su base mensile, viene ipotizzato che per circa il 60% del tempo non sia stato possibile esercitare l’attività, dando per scontato che il blocco possa andare fino a fine mese (nel DPCM, per il momento, è previsto che la sospensione delle suddette attività abbia effetto fino al 25 marzo).

Tale circostanza potrebbe spiegare perché sono stati esclusi dall’agevolazione i titolari di reddito di lavoro autonomo e le imprese utilizzatrici di altre tipologie di immobili (es. A/10 e D/1). Questi soggetti, infatti, non hanno dovuto interrompere l’attività ex lege, sebbene in moltissimi abbiano proseguito a ritmo ridotto.
Restano inspiegabilmente esclusi dall’agevolazione, probabilmente per una svista del legislatore, numerosi fabbricati utilizzati da soggetti chiaramente incisi dalle misure di contrasto al contagio, quali, ad esempio, le palestre (D/6), i cinema e i teatri (D/3), o anche i negozi dei centri commerciali ove classificati in D/8 in quanto anch’essi obbligati alla chiusura. È necessario che tale errore venga corretto in sede di conversione del decreto legge.

Venendo all’ambito applicativo, l’agevolazione si riferisce testualmente al canone di locazione “relativo al mese di marzo”, formulazione forse perfettibile perché potrebbe lasciare intendere che, al fine della fruizione del credito, non sarebbe necessario il pagamento del canone.
Si tratta però di una conclusione non accettabile sul piano sistematico in quanto eluderebbe la finalità della norma, che è quella di trasferire a carico del bilancio dello Stato il costo della locazione, cercando di mitigare l’effetto dell’emergenza in capo al negoziante e tenendo indenne il locatore.

A tal riguardo occorre ricordare che l’onere del pagamento delle imposte sui fitti attivi permane in capo al locatore, persona fisica o società semplice, a prescindere da eventuali insoluti sui canoni a venire.
Sarebbe auspicabile che, in sede di interpretazione ufficiale, tale aspetto venisse prontamente confermato, ragionando eventualmente sulla possibilità per il locatario di beneficiare del credito d’imposta anche prima dell’effettuazione del pagamento, soluzione che comunque potrebbe dilatare i normali tempi di incasso da parte del locatore.


Come si è accennato, la norma opera solo con riferimento ai canoni di locazione, penalizzando di fatto i soggetti che hanno acquistato l’immobile a titolo di proprietà.

Il credito d’imposta sembra spettare anche ai soggetti che hanno continuato a operare nei servizi di ristorazione con consegna a domicilio, probabilmente per ragioni di semplicità applicativa e in considerazione dell’inevitabile riduzione di ricavi subita anche da tali soggetti.
L’agevolazione invece non spetta per i soggetti che, ai sensi del DPMC dell’11 marzo 2020 (Allegati 1 e 2), hanno continuato a esercitare la loro attività. Si tratta, ad esempio, delle farmacie, delle parafarmacie, dei supermercati, eccetera.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione, il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Dal momento che per la maggior parte dei soggetti interessati dalla disposizione i termini di versamento sono stati giustamente rinviati, tale scelta legislativa determina un temporaneo problema di natura finanziaria e costringe di fatto il contribuente ad anticipare la quota di competenza dello Stato.

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