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Bonus dipendenti -100 euro - pronti i codici tributo per la compensazione dei sostituti d'imposta


Con la risoluzione 17/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituto i seguenti codici tributo:
“1699” - Modello F24 - denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del
decreto-legge n. 18 del 2020”
“169E” - Modello F24 EP - denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo
63 del decreto-legge n. 18 del 2020”
per permettere ai sostituti d'imposta il recupero, tramite compensazione, del bonus erogato ai dipendenti ex art. 63 DL 18/2020.
IL BONUS
L'art. 63 DL 18/2020 prevede:
per i lavoratori dipendenti (ex art. 49 c. 1 DPR 917/1986)
con un reddito lavoro dipendente nel 2019 non superiore a 40.000 euro relativamente al numero di giorni lavorativi svolti nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 un bonus di 100 euro; tale bonus spetta nella misura piena solo se la prestazione lavorativa è stata resa per l’intero mese di marzo con qualsivoglia modalità, quindi anche con modalità di lavoro agile in caso contrario l’importo dovrà essere riproporzionato in base ai giorni di lavoro svolto.
corrisposto dai sostituti d’imposta, senza preventiva richiesta del lavoratore  a partire dalla  retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Per il lavoratore dipendente, il bonus non concorre alla formazione del reddito.
Il recupero del bonus corrisposto dai sostituti d’imposta avviene tramite compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 e senza applicazione del limite di preventiva presentazione della dichiarazione per le compensaizone superiori ad euro 5.000.
CODICI TRIBUTO
Per consentire al sostituto d'imposta di compesare le predette somme corrisposte ai lavoratori dipendenti, con la risoluzione 17/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha istituto i seguenti codici tributo:
“1699” - Modello F24 - denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”. In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo:esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati” nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui e? avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”
“169E” - Modello F24 EP - denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020.
In sede di compilazione del modello F24 EP, tale codice tributo:
e? esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati” nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui e? avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Trattandosi di deleghe di pagamento contenenti crediti di imposta, la presentazione dei ;odelli F24 contenenti tali compensazioni deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

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