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Ecobonus al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021


/ Gianluca ODETTO
5-7 minuti

Il decreto “Rilancio”, approvato ieri dal Governo, prevede il potenziamento delle agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia.
In particolare, la norma incrementa al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

Per tutti gli interventi agevolati per i quali viene innalzata la detrazione al 110%, oltre che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. a) e b) del TUIR e per tutti quelli di riqualificazione energetica degli edifici previsti dall’art. 14 del DL 63/2013, inoltre, verrebbe prevista la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione.

La detrazione “potenziata” al 110% non spetta però a tutti. Si dovrebbe, infatti, applicare soltanto agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. L’agevolazione al 110%, quindi, non dovrebbe riguardare, ad esempio, le c.d. “seconde case”, gli immobili delle imprese, gli uffici utilizzati per lo svolgimento della professione e, in generale, tutti i soggetti IRES.
La detrazione con aliquota del 110%, inoltre, non spetterebbe se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

Quanto all’ecobonus, derogando all’art. 14 del DL 63/2013 spetterebbe la detrazione IRPEF al 110% per i seguenti interventi:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (quindi il cappotto termico) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11 ottobre 2017;

- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (Ue) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

L’aliquota del 110%, inoltre, spetterebbe per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Agevolazione maggiorata con miglioramento della classe energetica

Per poter beneficiare dell’agevolazione maggiorata, inoltre, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare requisiti tecnici minimi che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta (la classe energetica deve essere dimostrata mediante l’attestato di prestazione energetica – APE, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata).

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