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Contributo a fondo perduto: le particolarità a cui prestare attenzione

A più di una settimana dal rilascio della procedura telematica per l’inoltro delle istanze all’Agenzia delle Entrate, il contributo a fondo perduto, previsto dall’art. 25 D.L. 34/2020 (meglio noto come Decreto Rilancio), rappresenta ancora un terreno scivoloso entro il quale è opportuno muoversi con cautela. Chiaramente, il primo punto di attenzione a riguardo è il severo regime sanzionatorio previsto dai commi 12, 13 e 14 del citato art. 25 D.L. Rilancio.

Si ricorda, infatti, che nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute, è applicata la sanzione dal 100% al 200% per cento della misura dei crediti stessi (art. 13 c. 5 D.Lgs. 471/1997): tale sanzione si applica anche in caso di contributo a fondo perduto non spettante in tutto o in parte.

A questo si aggiunga quanto previsto dall’art. 316-ter del Codice penale, rubricato “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”, applicabile anche ai reati in tema di contributo a fondo perduto.

Quanto sinteticamente richiamato, porta a concludere che, stante il tempo disponibile per l’invio delle istanze, è necessario valutare ogni caso con una certa attenzione.

Le situazioni più ricorrenti e problematiche sono le seguenti:

    Assenza di parametri di confronto del fatturato, poiché il fatturato di aprile 2019 ammonta a zero, così come il fatturato di aprile 2020.

Nella generalità dei casi, il contributo a fondo perduto non spetta.

L’unica eccezione, anche in assenza di ulteriori requisiti, è rappresentata da quei contribuenti la cui attività è iniziata dopo il 30/04/2019 (ma entro il 30/04/2020).

Esempi:

    Contribuente persona fisica con inizio attività 20/05/2015, ricavi anno 2019 euro 500.000,00, fatturato aprile 2019 euro 0,00 e fatturato 2020 euro 0,00.

Il contributo non spetta, perché non vi è alcuna diminuzione di fatturato.

    Contribuente persona fisica con inizio attività 30/06/2019.

Il contributo spetta in ogni caso, in misura pari al minimo previsto per le persone fisiche, ossia euro 1.000,00.

    Contribuente di qualsiasi tipologia con inizio attività 15/05/2020.

Il contributo non spetta a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione.

    Contribuente di qualsiasi tipologia che ha iniziato l’attività fra 01/01/2019 e 30/04/2019.

In questo caso, è sempre dovuta la preventiva effettuazione del raffronto tra aprile 2020 e aprile 2019, al fine di determinare l’importo del contributo a fondo perduto spettante, al quale il contribuente de quo ha comunque diritto.

Esempi:

    Contribuente persona fisica con inizio attività 15/02/2019, ricavi anno 2019 euro 350.000,00, fatturato aprile 2019 euro 10.000,00 – fatturato aprile 2020 euro 3.000,00.

Vi è diminuzione di fatturato. Il contributo spetta in ragione del 20% rapportato alla differenza di fatturato (quindi: 20% * 7.000,00 = 1.400,00).

    Contribuente persona giuridica con inizio attività 15/02/2019, ricavi anno 2019 euro 350.000,00: fatturato aprile 2019 euro 10.000,00 – fatturato aprile 2020 euro 11.000,00.

Non vi è diminuzione di fatturato. Il contributo spetta comunque, ma in misura pari al minimo previsto per le persone giuridiche, ossia euro 2.000,00.

    Imprese in liquidazione (oppure imprese in perdita)

La norma non esclude queste imprese dal beneficio dell’ottenimento del contributo a fondo perduto, poiché l’esclusione riguarda solo le attività cessate.

Tuttavia, il comma 13 dell’art. 25 D.L. 34/2020 fa ben notare che, qualora successivamente all’erogazione del contributo l’attività del contribuente beneficiario cessi, il soggetto firmatario dell’istanza presentata all’Agenzia delle entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli enti verificatori. In questi casi, l’eventuale atto di recupero del contributo non spettante è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.

La Circolare n. 15/E dell’Agenzia delle Entrate, di chiarimento rispetto alla fruizione del beneficio in parola, ha ulteriormente spinto sul fatto che l’aiuto non possa essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà, secondo i parametri delle norme comunitarie, a far data il 31 dicembre 2019. Il riferimento è al Regolamento UE n. 651/2014.

Una previsione, invece, di favore per il contribuente, è quella che consente di non ragguagliare ad anno la soglia dei ricavi per l’ottenimento del contributo a fondo perduto. Infatti, considerando il caso dei contribuenti solari, questi, nel periodo d’imposta precedente (2019), devono aver realizzato ricavi afferenti alla gestione caratteristica dell’attività in misura non superiore a euro 5 milioni. Il tetto massimo dei ricavi vale come prima condizione di sbarramento ed è quindi la prima verifica da effettuare.

Esempi:

    Contribuente a) in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, che ha operato nell’arco di tutti i dodici mesi dell’esercizio 2019, ma ha realizzato ricavi caratteristici pari a euro 5.010.000,00.

In questo caso, il contributo a fondo perduto non spetta, in quanto non è soddisfatta la prima condizione di sbarramento per il suo ottenimento.

    Contribuente b) in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, che ha operato da marzo 2019 a dicembre 2019, realizzando ricavi caratteristici pari a euro 4.800.000,00.

In questo caso, il contributo a fondo perduto spetta, sebbene, ragguagliando i ricavi ad anno, questi sarebbero pari a euro 5.760.000,00.

Mariangela Moretto – Centro Studi CGN

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