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Contributo a fondo perduto non spettante con correzione dell’istanza


/ Alfio CISSELLO e Alessandro COTTO
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Nel caso in cui il contributo a fondo perduto sia stato percepito in misura superiore a quella dovuta, le regole attuative e i chiarimenti ufficiali ammettono solo la restituzione dello stesso, riconoscendo in alcuni specifici casi l’esclusione delle sanzioni (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2020, risposta 5.4).

Nello specifico, non sono applicate sanzioni se il contribuente dimostra che il momento in cui ha rilevato l’errore è antecedente alla ricevuta di accoglimento dell’istanza, come nel caso esaminato per cui lo scarto della seconda istanza finalizzata a correggere l’errore risulti antecedente a quella della seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza originaria.
Tale impostazione, che porterebbe di fatto a negare il contributo perché è stato emesso il mandato di pagamento, non è una soluzione accettabile sul piano logico sistematico.

Occorre verificare quali siano i possibili rimedi per il contribuente che, entro il 13 agosto 2020, intenda regolarizzare la propria posizione.
È arduo ipotizzare soluzioni, posto che siamo in presenza di una fattispecie nuova in ambito fiscale, consistente nell’erogazione di un contributo la cui natura tributaria, peraltro, è a dir poco discutibile.

Si può sostenere che la violazione si consumi nel momento in cui spirano i termini per l’istanza, quindi dopo il 13 agosto 2020. Fino a quella data il contribuente, senza sanzioni e interessi, deve poter modificare l’istanza, presentandone una sostitutiva con indicazione del contributo corretto.
Ove l’istanza sia stata accolta ai fini del pagamento, non è però possibile, secondo il provvedimento, trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la rinuncia al contributo restituendolo con F24.

Attenersi al contenuto del provvedimento, cioè presentare una seconda istanza con rinuncia al contributo seguita da una ulteriore istanza con indicazione del contributo corretto che verrà inevitabilmente respinta appare rischioso. Il contribuente, così facendo, rinuncia al contributo, ed è quantomeno dubbio che egli possa revocare una rinuncia, sia pure entro il 13 agosto.

Comunque, la strada da seguire sembra essere la correzione dell’errore entro il 13 agosto 2020 con restituzione del contributo in eccesso se già percepito, se possibile sempre entro il 13 agosto.
Sulle modalità di correzione, scartata la rinuncia con seconda istanza (che comunque verrebbe scartata), sembra possibile presentare una seconda istanza inviandola a mezzo PEC alla Direzione provinciale competente, per far presente l’errore.
In questo modo, ferma restando la necessità di restituire il contributo eccedente, un atto di contestazione della sanzione ex art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97 potrebbe essere oggetto di ricorso, facendo presente che l’istanza è stata regolarizzata quando il contribuente non poteva ancora ritenersi in mora.

A nostro avviso, la violazione si consuma dopo il 13 agosto 2020, ed è dal 14 agosto che il contribuente, essendo in mora, può optare per il ravvedimento operoso.

Il contribuente diligente non può essere sanzionato

Le Entrate potrebbero eccepire che, in ragione dei provvedimenti direttoriali il contribuente non poteva trasmettere istanze integrative, ma la tesi appare debole agli occhi di un giudice accorto.
In primo luogo, la legge non autorizza la preclusione a istanze integrative entro i termini, in secondo luogo il contribuente non ha posto in essere una condotta inerte, ma ha restituito il contributo e, entro i termini, ha fatto presente il problema integrando, sia pure a mezzo PEC, l’istanza in precedenza inviata.

Insomma, il blocco telematico può inibire la seconda istanza generando uno scarto, ma non può impedire l’accesso alla tutela giudiziale nei confronti dei contribuenti diligenti che, avendo commesso errori in buona fede, li hanno subito corretti.

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