/ Alfio CISSELLO
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Ieri, 20 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la corposa circolare n. 25, che fornisce diverse risposte a quesiti in ordine alle varie proroghe e agevolazioni disposte dal DL 34/2020, scaturenti dall’emergenza epidemiologica derivante dal virus COVID-19.
Alcuni chiarimenti riguardano gli avvisi bonari, derivanti da liquidazione automatica, controllo formale o da tassazione separata.
L’art. 144 commi 1 e 2 del DL 34/2020 ha sancito che i pagamenti derivanti da avvisi bonari, se scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, possono avvenire entro il 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.
Beneficio non da poco, se si considera che il versamento delle somme, che deve ordinariamente avvenire nei trenta giorni successivi alla notifica del bonario, è strumentale alla definizione ai sensi degli artt. 2, 3 e 3-bis del DLgs. 462/97 (che comporta la riduzione delle sanzioni a 1/3 per la liquidazione automatica e a 2/3 per il controllo formale).
Il differimento concerne sia il pagamento della prima rata/totalità delle somme che delle rate successive.
Le somme che slittano al 16 settembre possono essere pagate in 4 rate mensili, che scadono il 16 di ciascun mese.
Ipotizzando si tratti della prima rata, si consideri che, per effetto dell’art. 3-bis comma 2 del DLgs. 462/97, le successive scadono nell’ultimo giorno di ciascun trimestre.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta 3.5.2, specifica che, siccome la scadenza delle rate successive è determinata in base alla prima, “la proroga produce un effetto traslativo anche sulle scadenze delle rate successive”.
Detto diversamente, le rate successive alla prima non mantengono le loro scadenze originarie.
Pertanto, supponendo che la prima rata scadesse ad aprile 2020, essa slitta al 16 settembre 2020.
La seconda avrebbe dovuto scadere il 31 luglio 2020, invece scade il 31 dicembre 2020.
Uguali considerazioni, peraltro, valgono per lo slittamento delle rate da accertamento con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale (risposta 3.7.5).
Anche il termine per esibire i documenti slitta al 16 settembre
Invece, non è così se lo slittamento al 16 settembre riguarda una rata successiva alla prima.
Ipotizziamo che la seconda rata scada il 30 aprile 2020, la terza il 31 luglio 2020, la quarta il 31 ottobre 2020 e così via.
La seconda rata slitta come detto al 16 settembre, ma non le altre, che mantengono le scadenze originarie.
Nei fatti, la terza rata finisce con lo scadere prima della seconda.
Un altro chiarimento (risposta 3.5.1) riguarda il termine per l’esibizione dei documenti in caso di liquidazione automatica o controllo formale, che di norma coincide con i 30 giorni dalla comunicazione bonaria.
Anche questo termine slitta al 16 settembre 2020.
Bisogna però prestare attenzione: nonostante la circolare non affronti il punto, secondo il tradizionale nonché censurabile orientamento delle Entrate, se i documenti o, comunque, le doglianze del contribuente non sono accolte, il pagamento deve in ogni caso avvenire nei termini originari, quindi nel nostro caso entro il 16 settembre 2020.
⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...