/ Giada GIANOLA e Daniele SILVESTRO
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Ai sensi dell’art. 1 del DL 104/2020, i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020) per complessive 18 settimane da collocare nel periodo compreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.
Le prime 9 settimane concesse dall’art. 1 del DL 104/2020 non richiedono contribuzioni specifiche da parte dei datori di lavoro che le utilizzano, fermo restando che le eventuali settimane richieste e autorizzate in forza del DL 18/2020, ma collocate, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, concorrono a formare il plafond delle prime 9 settimane del periodo 13 luglio 2020 – 31 dicembre 2020.
A tale proposito, si ricorda che gli artt. 19 comma 1 e 22 comma 1 del DL 18/2020, come risultanti a seguito delle modifiche recate dagli artt. 68 e 70 del DL 34/2020, prevedevano la possibilità di fruire di 9 settimane nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, più ulteriori 5 settimane per i datori di lavoro che, nel medesimo periodo, avessero già fruito interamente delle prime 9, più ulteriori 4 settimane fruibili però, a determinate condizioni, nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre (con possibilità di utilizzo anticipato solo per i datori di lavoro appartenenti a talune filiere, come ad esempio quella del turismo).
Le seconde 9 settimane concesse dall’art. 1 del DL 104/2020 richiedono invece una contribuzione specifica da parte dei datori di lavoro che le utilizzano (esclusi quelli che hanno subito una riduzione del fatturato del primo semestre 2020 pari o superiore al 20% rispetto al fatturato del primo semestre 2019 e quelli che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019) pari al:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto a quello del primo semestre 2019, inferiore al 20%;
- 18% della della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato del primo semestre 2020, rispetto a quello del primo semestre 2019.
L’entità dell’eventuale calo di fatturato, ai fini della disapplicazione del contributo o della sua applicazione nella misura del 9%, anziché del 18%, deve essere autocertificata ex art. 47 del DPR 445/2000 dal datore di lavoro all’INPS.
A pena di decadenza, le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, richiesti ai sensi dell’art. 1 del DL 104/2020, devono essere inoltrate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (se il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa è già in essere, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di settembre).
Ai sensi dell’art. 2 del DL 104/2020, al trattamento di cassa integrazione in deroga, per un periodo complessivo massimo di 9 settimane, possono accedere anche i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro.
Ai sensi dell’art. 19 del DL 104/2020, i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020) possono essere “retroattivamente” richiesti per il periodo 23 febbraio 2020 – 30 aprile 2020 (richiesta entro il 15 ottobre 2020, a pena di decadenza) dai datori di lavoro che abbiano il domicilio o la sede in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio e che, in ragione di ciò, abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alle prestazioni lavorative di singoli lavoratori, a causa della impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...