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Corrispettivi «di mezzanotte» in cerca di soluzioni


/ Emanuele GRECO e Marco PEIROLO
5-7 minuti

Gli esercenti che gestiscono locali aperti al pubblico possono trovarsi nella condizione di chiudere la cassa oltre la mezzanotte del giorno di apertura (si pensi ai locali notturni, ma anche a ristoranti, pizzerie, birrerie, gelaterie, ecc.).
Tali soggetti effettuavano, sino al 31 dicembre 2019 (e sino al 30 giugno 2019 per i commercianti al minuto con volume d’affari superiore a 400.000 euro nel 2018), la certificazione dei corrispettivi mediante emissione di scontrino fiscale o ricevuta (art. 12 della L. 413/91). Nel sistema normativo attualmente vigente, per le operazioni in esame sussiste, invece, l’obbligo di certificazione mediante la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015), fatte salve alcune esclusioni.

Sono, infatti, esonerate dai nuovi obblighi ai sensi del DM 10 maggio 2019 e del DM 24 dicembre 2019 alcune operazioni fra le quali si annoverano, in linea generale, quelle elencate nell’art. 2 del DPR 696/96.

Occorre, tuttavia, sottolineare come, sino al 1° gennaio 2021, in forza di quanto disposto dall’art. 140 comma 2 del DL 34/2020 (decreto “Rilancio”), i soggetti il cui volume d’affari non ha superato il valore di 400.000 euro, possono trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (invece che nel termine ordinario di dodici giorni). Costoro possono, nel medesimo intervallo temporale, continuare a certificare le operazioni secondo le modalità tradizionali (scontrino o ricevuta) in luogo dell’emissione del documento commerciale.
Nel sistema previgente e per i soggetti passivi ancora dotati di registratore di cassa, viene richiesta la stampa dello scontrino di chiusura giornaliera, contenente i dati di cui all’art. 12 del DM 23 marzo 1983, fra cui l’ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno.

L’art. 1 comma 4 del DPR 544/99 dispone altresì che, per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore 24, “il documento riepilogativo è emesso al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio dell’evento”.
La disposizione, essendo riferita ai soli locali che esercitano attività d’intrattenimento e spettacolo (es. discoteche), aveva generato perplessità in merito all’applicabilità di tale pratica anche agli esercenti non soggetti all’imposta sugli intrattenimenti (si veda “Scontrino «di mezzanotte» in attesa di semplificazione” del 26 ottobre 2013).

Solo la prassi amministrativa più recente (circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2016, § 18.1) ha confermato l’applicabilità della norma speciale a tutti gli esercenti la cui attività si protragga oltre le ore 24, consentendo di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera “al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività, con riferimento alla data di inizio dell’evento (quindi anche oltre la mezzanotte)”. Ad esempio, lo scontrino di chiusura emesso alle ore 02:00 del 10 luglio può essere annotato come corrispettivo del 9 luglio.

I soggetti passivi il cui volume d’affari non è superiore a 400.000 euro nel 2018, adottando la soluzione transitoria, potrebbero, quindi, trasmettere i dati accedendo al portale “Fatture e corrispettivi” e indicando, quale data di riferimento, quella di inizio dell’attività giornaliera.

Per coloro che sono, invece, già dotati di registratori telematici o di registratori di cassa “adattati”, l’invio verrà effettuato da tali apparecchiature secondo le modalità descritte nelle specifiche tecniche, approvate con provv. Agenzia delle Entrate n. 182017/2016 (modificato, in ultimo, dal provv. n. 432217/2019), nelle quali si precisa che “i dati dei corrispettivi trasmessi si considereranno riferiti alla data riportata nel campo <DataOraRilevazione>”. Tale valore rappresenta, per i registratori telematici, la “data e l’ora della chiusura giornaliera”, costituendo una soluzione apparentemente non coerente con quanto chiarito nella già citata circolare Agenzia delle Entrate n. 12/2016, secondo cui dovrebbe farsi, invece, riferimento alla data di inizio della giornata.

L’Amministrazione finanziaria suggerisce, inoltre, sempre nelle specifiche tecniche, che “in caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione IVA – soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà quindi utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura”. Pur comprendendo l’utilità di tale soluzione (che consentirebbe di computare i corrispettivi giornalieri  secondo corretti criteri di competenza), essa pare difficilmente conciliabile con le esigenze operative degli esercenti la cui attività si protrae oltre le ore 24.

Il riferimento al giorno precedente o a quello successivo assume particolare rilievo per le giornate di fine mese nelle quali una diversa imputazione inciderebbe sulla liquidazione dell’IVA. La “retro-imputazione” dei corrispettivi alla data precedente, come suggerito dalla circ. n. 12/2016, implicherebbe un’anticipazione del momento impositivo, motivo per cui un siffatto comportamento non dovrebbe ritenersi sanzionabile. Pur tuttavia, ciò comporterebbe un’inevitabile anomalia fra la liquidazione di periodo e i dati dei corrispettivi trasmessi telematicamente.

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