Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Blocco dei licenziamenti fino a marzo


/ Massimo NEGRO e Antonio NICOTRA
2-3 minuti

Nel corso del nuovo confronto del Governo con Cgil, Cisl e Uil, ieri il Premier Conte, andando incontro alle richieste dei sindacati, ha annunciato la volontà di accogliere la richiesta di prolungare fino alla fine di marzo il blocco dei licenziamenti, oltre a concedere la CIG COVID gratuita alle imprese.
In una “situazione complessa” come quella che il Paese sta vivendo, il Governo “ritiene di dover fare uno sforzo finanziario ulteriore e dare un messaggio a tutto il mondo lavorativo di certezza e sicurezza”, ha sottolineato il Presidente del Consiglio.

La Ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha parlato di “un segnale importante per lavoratori e aziende in un momento delicato come quello che l’Italia sta attraversando” e assicura che già dalla prossima settimana avvierà il confronto con le parti sociali per la riforma degli ammortizzatori sociali e il rafforzamento delle politiche attive del lavoro.

La CIG COVID gratuita per le aziende “è un supporto fondamentale frutto del dialogo tra le parti”, ha commentato il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli. In questo modo, quindi, dopo le altre sei settimane di cassa inserite nel DL “Ristori”, accompagnate dallo stop ai licenziamenti fino alla fine di gennaio, il Governo intenderebbe inserire nella prossima legge di bilancio ulteriori 12 settimane di CIG per il 2021, ripristinando la cassa COVID gratuita per quel periodo a tutte le imprese, indipendentemente dal fatturato, come era per le 9 settimane previste dal primo decreto emergenziale. A queste dovrebbe essere agganciato “fino al 21 marzo” il blocco dei licenziamenti. La possibilità di utilizzare la cassa integrazione COVID gratuita dovrebbe però essere concessa fino a giugno 2021.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...