/ Pamela ALBERTI
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Il credito d’imposta botteghe e negozi di cui all’art. 65 del DL 18/2020 può spettare sull’intero canone di locazione (in presenza delle altre condizioni di legge) nell’ipotesi in cui l’immobile locato, catastalmente classificato C/1, sia destinato solo in parte a un’attività che è stata oggetto di sospensione ad opera dei provvedimenti emergenziali per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, se, nel 2019, i ricavi derivanti al conduttore da tale attività hanno configurato più del 50% dei ricavi complessivi.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 468, pubblicata ieri.
Si ricorda che l’art. 65 del DL 18/2020 riconosce, ai soggetti esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione, purché relativi a immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Per l’accesso al credito d’imposta la norma richiede che il conduttore sia:
- titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione (in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali);
- intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
Nel caso di specie, l’istante chiedeva se potesse accedere al bonus ex art. 65 del DL 18/2020, con riferimento a un immobile C/1 destinato solo in parte ad attività oggetto di sospensione, precisando, però che tale attività, nel 2019, aveva prodotto ricavi rappresentanti più del 50% dei ricavi complessivi.
L’Agenzia ritiene che, in questa situazione, in presenza delle altre condizioni di legge, il credito d’imposta possa spettare sull’intero canone.
L’Amministrazione giunge a tale conclusione facendo applicazione di un chiarimento espresso, con riferimento alla diversa norma sulla sospensione dei versamenti (art. 61 del DL 18/2020), nella circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2020, secondo cui “nel caso di esercizio di più attività d’impresa, di cui solo alcune oggetto di sospensione, «per poter beneficiare della sospensione disposta dall’articolo in esame, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa (intendendosi per tali quelle da cui deriva, nell’ultimo periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione, la maggiore entità dei ricavi o compensi)»”.
Alla luce di questo chiarimento e della ratio della norma sul credito d’imposta, l’Agenzia ammette, quindi, che nel caso di specie il conduttore possa accedere al beneficio, atteso che, tra le attività esercitate nell’immobile locato, quella oggetto di sospensione aveva prodotto (nel 2019) più del 50% dei ricavi complessivi.
Credito d’imposta non cumulabile con il bonus locazioni
Infine, l’Amministrazione ricorda che il credito d’imposta “botteghe e negozi” non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...