Credito locazioni con molti dubbi sugli aspetti temporali
Martedì, 17 novembre 2020
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Il credito d’imposta sui canoni di locazione, originariamente previsto dall’art. 28 del DL 34/2020, ha subito modifiche e integrazioni a opera:
- del decreto “Agosto” (DL 104/2020) che è stato convertito dalla L. 126/2020;
- dei decreti “Ristori” (DL 137/2020) e “Ristori-bis” (DL 149/2020) che, in sede di conversione, sono destinati a confluire in un unico provvedimento normativo.
La stratificazione dei vari provvedimenti ha creato un mosaico di norme non semplice da ricostruire, anche perché:
- il decreto “Agosto” ha modificato direttamente l’art. 28 del DL 34/2020, ma le modifiche introdotte da tale decreto saranno efficaci solo a seguito di autorizzazione europea;
- i decreti “Ristori” e “Ristori-bis” non hanno modificato l’art. 28 del DL 34/2020, ma hanno a esso rinviato introducendo una norma nuova, che non è subordinata ad autorizzazione europea (ma opera nei limiti del “Quadro temporaneo degli aiuti di Stato”).
Ciò ha determinato un accavallamento delle diverse discipline, delineando un quadro “instabile”. All’instabilità concorrono due ulteriori elementi:
- l’assenza di indicazioni normative sull’efficacia temporale delle norme introdotte dal decreto “Agosto”, modificative del DL 34/2020;
- il rinvio, operato dal decreto “Ristori-bis”, alle “zone rosse” che possono mutare sulla base di successivi provvedimenti normativi.
Soffermandosi sulla prima questione, si rileva che il DL 104/2020 è stato convertito dalla L. n. 126/2020, entrata in vigore il 14 ottobre 2020. In sede di conversione, sono state introdotte alcune novità, per le strutture turistico-ricettive: l’aumento al 50% della percentuale di spettanza del credito d’imposta per l’affitto d’azienda; l’estensione del credito d’imposta fino al 31 dicembre 2020.
L’assenza di indicazioni normative sull’efficacia temporale di queste modifiche, che intervengono direttamente sull’art. 28 del DL 34/2020, genera dubbi. In concreto, infatti, una norma entrata in vigore il 14 ottobre 2020 ha aumentato la misura di un credito che, in origine, riguardava mesi ormai trascorsi (marzo, aprile, maggio), salvo, poi, essere estesa “fino al 31.12.2020”.
Anche questa ultima estensione potrebbe determinare dubbi, infatti, ove si intendesse in modo rigido l’entrata in vigore il 14 ottobre 2020, si potrebbe persino ipotizzare che l’estensione del credito riguardi solo i mesi successivi a ottobre.
Tale ultima interpretazione pare da rifiutare, avendo sostanzialmente effetti abrogativi, anche perché, così ragionando, si giungerebbe ad affermare che l’estensione del credito d’imposta al mese di giugno (luglio per gli stagionali), operata dal decreto “Agosto” già nella versione “originaria” non possa trovare applicazione in quanto introdotta da una norma (l’art. 77 del DL 104/2020) entrata in vigore il 15 agosto 2020. Lo stesso art. 28 del DL 34/2020 è entrato in vigore a maggio, ma nessuno ha dubitato del fatto che potesse prevedere un credito di imposta per alcuni mesi già trascorsi (marzo, aprile, maggio).
Escludendo, quindi, interpretazioni abrogatrici della norma introdotta dall’art. 77 del DL 104/2020 convertito, si può ritenere che l’estensione del credito di imposta fino al 31 dicembre 2020, pur entrata in vigore il 14 ottobre 2020, consentirà (a seguito dell’autorizzazione europea) di applicare il credito anche ai mesi precedenti a ottobre, ovvero anche a luglio, agosto e settembre (sempre limitatamente alle strutture turistico ricettive), in quanto l’efficacia temporale della norma (art. 77 del DL 104/2020 convertito) viene definita dalla norma su cui interviene (art. 28 del DL 34/2020).
Lo stesso ragionamento potrebbe applicarsi con riferimento all’aumento della misura del credito al 50% del canone di affitto d’azienda. Infatti, sebbene la norma che ha elevato la misura del credito al 50% sia entrata in vigore il 14 ottobre 2020, non avendo il legislatore previsto una specifica decorrenza, si può ipotizzare che l’efficacia di tale norma vada mutuata dalla norma su cui essa interviene, ovvero l’art. 28 del DL 34/2020, che aveva effetti già sul mese di marzo 2020.
È proprio il meccanismo con cui opera il credito di imposta che ne implica l’efficacia per periodi già trascorsi. Per questo, già dalla sua prima introduzione, il credito riguardava anche mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della norma che l’ha previsto.
Per questo, si può ipotizzare che l’aumento del credito al 50% (a seguito dell’autorizzazione europea) potrà applicarsi fin già dal mese di marzo. Sul tema, sarebbero auspicabili chiarimenti ufficiali, se non addirittura una modifica normativa volta a definire gli aspetti temporali della norma.
Infine, si rileva che questioni simili si pongono per effetto delle nuove ordinanze che modificano le “zone rosse”. Ragionando come sopra, si può ipotizzare che i soggetti che abbiano sede operativa nelle nuove “zone rosse” possano (in presenza delle condizioni) godere del credito per tutti i mesi di ottobre, novembre e dicembre, a prescindere dal momento in cui siano stati inseriti in zona rossa.
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