Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Credito locazioni Ristori e Ristori-bis da coordinare con il decreto Agosto


/ Anita MAURO
5-7 minuti

I decreti “Ristori” e “Ristori-bis” – che in sede di conversione confluiranno in un unico testo di legge – hanno previsto la possibilità di accedere al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo per l’ultimo trimestre del 2020, solo per determinate categorie di soggetti, a prescindere dal limite di 5 milioni di ricavi.

Quindi, il “nuovo” credito d’imposta, previsto dall’art. 8 del DL 137/2020 e dall’art. 4 del DL 149/2020:
- da un lato, ha alcune caratteristiche peculiari che lo distinguono dal “vecchio” credito d’imposta previsto dall’art. 28 del DL 34/2020;
- per tutto il resto, applica le stesse regole del credito di cui all’art. 28 del DL 34/2020 (ad esempio, possibilità di cessione, modalità di utilizzo, ecc.).

In primo luogo, dal punto di vista dei soggetti, il credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020 aveva applicazione generalizzata, mentre il credito dei decreti “Ristori” riguarda solo alcuni specifici soggetti, ovvero:
- le imprese operanti nei settori riportati nella tabella dell’Allegato 1 al DL 137/2020 “Ristori” (la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito limitazioni a opera del DPCM 24 ottobre 2020);
- le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al DL 149/2020 “Ristori-bis” (la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito limitazioni a opera del DPCM 3 novembre 2020), nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12), che abbiano la sede operativa nelle “zone rosse” individuate a norma dell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020.

In secondo luogo, il credito d’imposta previsto dai decreti “Ristori” si applica indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente.
Pertanto, il credito spetta anche a chi abbia registrato ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ma resta necessario verificare la condizione del calo del fatturato (a meno che non si tratti di soggetti esonerati, come coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19).

Infine, dal punto di vista temporale, il credito d’imposta previsto dai DL “Ristori” e “Ristori-bis” riguarda i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, mentre il credito ex art. 28 del DL 34/2020 riguardava originariamente i mesi da marzo a maggio 2020 (da aprile a giugno 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale). Va rilevato che l’art. 77 del DL 104/2020 (DL “Agosto”), la cui efficacia, però, è soggetta ad autorizzazione europea, aveva, poi, esteso il credito ai mesi di giugno 2020 (luglio 2020 per i soggetti stagionali) e, per per le strutture turistico ricettive, fino al 31 dicembre 2020.

Il quadro, quindi, risulta particolarmente contorto, in particolare per i soggetti che possono rientrare sia tra quelli che beneficiano dell’estensione del credito al 31 dicembre 2020 operata dal decreto “Agosto” (soggetta ad autorizzazione), sia tra quelli che beneficiano del credito dei decreti “Ristori”.
Si pensi, ad esempio, ad alberghi e affittacamere, che: sono inclusi nell’Allegato 1 del DL 137/2020 (“Ristori”) e, pertanto, possono usufruire del credito per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, ovunque localizzati; contemporaneamente, in quanto strutture turistico ricettive, rientrano anche tra coloro che, ai sensi dell’art. 77 del DL 104/2020, potrebbero godere dell’estensione del credito al 31 dicembre 2020, una volta ottenuta l’autorizzazione europea.

In breve, grazie al DL “Ristori”, tali soggetti “anticipano” (limitatamente all’ultimo trimestre) una misura già prevista dal DL “Agosto”, ma non ancora effettiva. Pertanto, attualmente, gli alberghi e affittacamere:
- possono godere del credito d’imposta sui canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio (aprile, maggio e giugno se stagionali);
- solo a seguito dell’autorizzazione europea richiesta dall’art. 77 comma 3 del DL 104/2020 potranno godere del credito per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre (luglio, agosto e settembre se stagionali; si veda “Credito locazioni con molti dubbi sugli aspetti temporali” del 17 novembre);
- in applicazione dell’art. 8 del DL 137/2020 e dell’Allegato 1 al medesimo decreto, possono godere del credito per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Lo stesso meccanismo dovrebbe riguardare anche la misura del credito per l’affitto d’azienda che, per le strutture turistico ricettive, è stata elevata al 50% dal DL “Agosto”, subordinatamente all’autorizzazione europea. Pertanto, gli alberghi potrebbero, nell’attesa dell’autorizzazione, applicare il credito, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, nella misura del 30%, in applicazione del decreto “Ristori”, per poi, una volta giunta l’autorizzazione europea, usufruire anche della differenza.  

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...