/ Luca FORNERO
5-6 minuti
Per l’anno 2021, al locatore di immobile a uso abitativo che riduce il canone del contratto di locazione in essere al 29 ottobre 2020, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, spetta un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone e per un massimo di 1.200 euro annui.
Così dispone l’art. 9-quater del DL 137/2020, conv. L. 176/2020, che istituisce a tale scopo il Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021. La norma, peraltro, è riprodotta all’art. 1 commi 381-384 del Ddl. di bilancio 2021, senza il riferimento alla data del 29 ottobre 2020.
L’obiettivo è rendere convenienti gli accordi di rinegoziazione del canone anche per il locatore, così da incentivare le modifiche dei contratti in corso per adeguarli all’attuale situazione economica.
Per accedere al contributo è necessario che:
- alla data del 29 ottobre 2020 sia in essere un contratto di locazione di tipo abitativo avente a oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato in un elenco approvato dal CIPE con deliberazione n. 87/2003 (la disposizione del Ddl. di bilancio, non facendo riferimento alla data del 29 ottobre 2020, dovrebbe consentire l’applicazione del contributo anche per contratti stipulati dopo tale data);
- il locatore conceda una riduzione del canone;
- l’immobile concesso in locazione sia adibito dal conduttore ad abitazione principale.
In presenza delle condizioni suddette, il locatore ha diritto al contributo a fondo perduto per un valore fino al 50% della riduzione del canone (percentuale suscettibile di essere rideterminata mediante riparto proporzionale, tenuto conto delle somme stanziate per tale misura e le domande presentate), entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Dunque, ipotizzando che il contributo resti pari al 50% della riduzione, se il locatore applica una riduzione di 200 euro per ogni mensilità del 2021, avrà diritto a 100 euro per mensilità, quindi al massimo annuo di 1.200 euro.
Peraltro, non è previsto un limite minimo o massimo mensile, dunque il locatore potrebbe ridurre il canone in misura diversa per le singole mensilità e accedere comunque al beneficio. Ad esempio, egli potrebbe accordare una riduzione di 500 euro per i mesi di gennaio e febbraio (250 + 250), 300 per marzo, aprile e maggio (150 + 150 + 150), 200 per giugno e luglio (100 + 100) e ottenere così i 1.200 euro di contributo.
Si osserva, inoltre, che il limite dei 1.200,00 euro complessivi di contributo annuo è fissato per singolo locatore, quindi, anche qualora il locatore sia parte di più contratti di locazione, il contributo non può superare il valore individuato dalla norma.
Rinegoziazione da comunicare all’Agenzia delle Entrate
Ai fini del riconoscimento del contributo, l’art. 9-quater comma 2 prevede che il locatore comunichi all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
Indicazioni più precise sulle le modalità applicative si avranno con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (25 dicembre 2020).
In ogni caso, si ricorda che, secondo quanto chiarito nella ris. Agenzia Entrate 28 giugno 2010 n. 60, la riduzione del canone di locazione stipulata con scrittura privata non autenticata non determina obbligo di comunicazione; qualora le parti intendano volontariamente registrare l’accordo, esso va esente da imposta di registro e di bollo ex art. 19 del DL 133/2014, anche ove si tratti di una riduzione temporanea (risposta n. 26 di Telefisco 2016 del 28 gennaio 2016; si veda “Non necessaria la registrazione se le parti riducono il canone di locazione” del 7 aprile 2020).
Si ricorda, infine, che a partire dal 1° settembre 2020 per comunicare la rinegoziazione del canone deve essere utilizzato esclusivamente il modello RLI (così il comunicato stampa Agenzia Entrate n. 47/2020; si veda anche “Nel modello RLI anche la rinegoziazione del canone di locazione” del 4 luglio 2020). Lo stesso modello potrebbe essere indicato dall’Agenzia delle Entrate per la comunicazione della riduzione ai fini dell’ottenimento del contributo in oggetto, posto che detta modalità consente ai soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia di effettuare la comunicazione via web ed è stata implementata proprio per venire in contro alle esigenze degli utenti nel periodo emergenziale in corso. Si attende, però, il provvedimento attuativo.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...