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Effetti delle modifiche delle zone rosse sul credito locazioni poco chiari


/ Anita MAURO
5-6 minuti

Restano da chiarire gli effetti delle modifiche delle “zone rosse” sul credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, come previsto dal decreto “Ristori-bis”.

Si rammenta, infatti, che l’art. 4 del DL 149/2020 ha disposto che il credito d’imposta locazioni, come previsto dall’art. 8 del DL 137/2020 (DL “Ristori”), possa trovare applicazione “con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020”, a favore dei seguenti soggetti:
- le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al DL 149/2020;
- le imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator);
“che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute” adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del medesimo DL 149/2020.

Esaminiamo la norma nel dettaglio.
Dal punto di vista soggettivo, il credito d’imposta previsto dal “Ristori-bis” è doppiamente limitato, in quanto concerne solo i soggetti che, contemporaneamente:
- operano con i codici ATECO indicati dall’Allegato 2 al decreto (che è stato integrato dall’art. 1 comma 2 del DL 154/2020 “Ristori-ter”);
- hanno la sede operativa in “zona rossa”.

Per quanto concerne le condizioni di accesso al credito, l’art. 4 del DL 149/2020 non contiene alcuna specificazione, ma rinvia all’art. 8 del DL 137/2020 (“Ristori”), che dispone la spettanza del credito “indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente”, così parzialmente derogando al disposto dell’originario art. 28 del DL 34/2020 (che, nell’istituire il credito, poneva sia il limite di 5 milioni di euro di ricavi che la condizione del calo del fatturato).

Coordinando le varie disposizioni, si può concludere che il DL “Ristori-bis” (art. 4 del DL 149/2020) abbia previsto l’applicazione del credito d’imposta locazioni:
- limitatamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 (elemento temporale);
- limitatamente ai soggetti aventi determinati codici ATECO, con sede operativa in “zone rosse” (elemento soggettivo);
- a prescindere dal limite di 5 milioni di ricavi;
- a condizione che sussista la condizione del calo del fatturato (condizione).

La citata norma non contiene alcuna precisazione sugli effetti della successiva “entrata” o “uscita” di una determinata Regione (o Provincia autonoma) dalla “zona rossa”.
Ciò ha fatto sorgere il dubbio che il credito d’imposta possa non spettare per tutti e tre i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 per i soggetti che abbiano sede operativa in Regioni o Province autonome che sono state dichiarate “zona rossa” in un momento successivo, ovvero siano “usciti” dalle “zone rosse” successivamente. È stata anche considerata la possibilità che il credito vada frazionato, in relazione ai periodi di permanenza in “zona rossa”.

Sebbene il tema sia estremamente delicato e richieda chiarimenti ufficiali, si ritiene che tali ultime interpretazioni (seppur ipotizzabili) non trovino riscontro nella lettera normativa. A rigore, infatti, l’art. 4 del DL 149/2020 prevede la spettanza del credito per “ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020” e non pare contemplare la possibilità di un frazionamento del credito, anche perché esso resta ancorato al versamento del canone di locazione.

Dal punto di vista normativo, poi, la spettanza del credito per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre è ancorata alla verifica del requisito del calo del fatturato, condizione – questa sì – che è normativamente legata al singolo mese di spettanza del beneficio.

La sede operativa in zona rossa è un elemento che, nella struttura della norma, serve ad individuare i soggetti ai quali può spettare il credito, non a fissare un’ulteriore condizione temporale per la spettanza del credito. Secondo questa interpretazione, allora, anche il semplice “passaggio” in zona rossa, a prescindere dalla sua durata, potrebbe consentire l’applicazione del credito per il trimestre (se vi è il calo del fatturato per ogni mese).

Un’ulteriore considerazione potrebbe confermare tale tesi, dimostrando come la norma agevolativa non imponga alcuna coincidenza temporale tra il “passaggio” in zona rossa ed i mesi di riferimento del credito: il DL “Ristori-bis” è entrato in vigore il 9 novembre 2020 e le prime “zone rosse” sono state individuate con l’ordinanza del Ministro della Salute 4 novembre 2020, con effetto dal 6 novembre 2020; eppure il decreto “Ristori-bis” prevede espressamente la spettanza del credito anche per il mese di ottobre. Pertanto, si deve rilevare come, normativamente, il credito d’imposta fosse destinato ad operare anche per un mese (ottobre) nel quale le zone rosse non esistevano neppure

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