/ Massimo NEGRO
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Con la risposta a interpello n. 619 pubblicata ieri, 23 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito i principi contenuti nella precedente risposta n. 518 del 12 dicembre 2019, in materia di sottoscrizione e di conservazione delle dichiarazioni fiscali, in caso di trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari abilitati, ai sensi dell’art. 3 del DPR 322/98.
In particolare, viene ribadito che gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni sono differenziati in ragione dei soggetti coinvolti:
- i contribuenti e i sostituti d’imposta devono conservare l’originale sottoscritto (unitamente ai documenti rilasciati dall’incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione);
- gli incaricati devono conservare la copia della dichiarazione trasmessa.
A tali fini, sono valide sia le modalità analogiche sia quelle elettroniche, fermo restando che, trattandosi di documenti fiscalmente rilevanti, la conservazione solo digitale implica il rispetto del decreto ministeriale 17 giugno 2014 e delle disposizioni del DLgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale, CAD).
Nello specifico, viene chiarito che la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’intermediario unicamente mediante la c.d. “firma Ade”, cioè la firma elettronica basata sul certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate, apposta in sede di autentica del file da trasmettere all’amministrazione finanziaria, è conforme alle procedure attualmente in uso per adempiere agli obblighi disposti dall’art. 3 del DPR 322/98.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...