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Nuovo contributo a fondo perduto per la ristorazione nel DL Natale


/ REDAZIONE
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L’art. 2 del DL 18 dicembre 2020 n. 172 (c.d. DL “Natale”) riconosce un nuovo contributo a fondo perduto destinato “all’attività dei servizi di ristorazione”, al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal medesimo DL per contenere la diffusione dell’epidemia nel periodo 24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021 (si veda “Italia rossa nei festivi e prefestivi e arancione fino al 6 gennaio” del 19 dicembre).
Il nuovo contributo è riconosciuto ai soggetti che al 19 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del DL 172/2020), hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del DPR 633/72, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al DL 172/2020 (si veda la tabella in calce all’articolo).
Tale contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del “primo” contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito (c.d. DL “Rilancio”), che non abbiano restituito il predetto ristoro.
L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del DL n. 34/2020 e, in ogni caso, non può essere superiore a 150.000 euro.

Il contributo sarà corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Non è quindi necessario presentare alcuna istanza.
Il contributo è comunque riconosciuto nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021.

La disposizione agevolativa prevede inoltre che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del DL 34/2020. Sono quindi applicabili anche al contributo in esame le disposizioni in materia di sanzioni e controlli del precedente contributo.

Contributo fiscalmente irrilevante

Inoltre, per effetto del richiamo all’art. 25 comma 7 del DL 34/2020, il contributo a fondo perduto in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Viene espressamente disposto che le disposizioni di cui all’art. 2 del DL 172/2020 si applichino nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche. Ne consegue che anche tale agevolazione concorre al limite di 800.000 euro previsto per impresa.

Codice ATECO
    Descrizione
561011
    Ristorazione con somministrazione
561012
    Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020
    Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030
    Gelaterie e pasticcerie
561041
    Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042
    Ristorazione ambulante
561050
    Ristorazione su treni e navi
562100
    Catering per eventi, banqueting
562910
    Mense
562920
    Catering continuativo su base contrattuale
563000
    Bar e altri esercizi simili senza cucina


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