/ Luca FORNERO
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Avvicinandosi la fine dell’anno, per i contribuenti che applicano il criterio di cassa (vale a dire, esercenti arti e professioni e imprese in contabilità semplificata) sorge la necessità di individuare quando i proventi e gli oneri si intendono, rispettivamente, “percepiti” o “sostenuti”, cioè il relativo momento impositivo.
Premettendo che, a tali fini, nessun rilievo assume l’emissione della fattura (Cass. n. 17306/2014), la questione si pone essenzialmente per i “movimenti” che avvengono con strumenti diversi dal contante (es. assegni, bonifici, bancomat o carte di credito).
In tale ipotesi, occorre infatti tenere presente lo sfasamento temporale che si verifica tra:
- la perdita della disponibilità del denaro da parte del cliente;
- l’acquisto della disponibilità del denaro da parte del professionista o del “piccolo” imprenditore.
Nel caso di riscossione in contanti non sorgono particolari questioni; il momento del pagamento (da parte del cliente) e quello dell’incasso (da parte del percipiente) coincidono.
Rileva quindi il momento della consegna del denaro, corredato dalla relativa ricevuta confirmatoria da parte del ricevente (Cass. n. 20033/2017).
Nell’ipotesi di compensi riscossi mediante assegno bancario o circolare, gli emolumenti si considerano percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista o dell’imprenditore, coincidente con la materiale consegna del titolo medesimo dall’emittente al ricevente. Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che il versamento dell’assegno sul conto corrente intervenga in un momento successivo e in un diverso periodo d’imposta (ris. Agenzia delle Entrate n. 138/2009 e circ. Agenzia delle Entrate n. 38/2010, § 3.3).
Secondo la Cassazione n. 20033/2017, il momento della consegna coincide con la data apposta sull’assegno: sussiste, infatti, una “presunzione di identità” tra tali momenti, sicché in tale data “si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato)”.
Se il pagamento viene effettuato tramite bonifico, rileva la data dell’accredito della somma sul conto corrente (c.d. “data disponibilità”): è infatti da tale momento che il titolare del conto acquista la facoltà di utilizzare liberamente il proprio denaro (circ. n. 38/2010, § 3.3).
Nessuna importanza assumono invece:
- la c.d. “data valuta”, che rileva esclusivamente per il computo degli (eventuali) interessi attivi maturati a favore del professionista o dell’imprenditore;
- il momento in cui viene impartito l’ordine di bonifico;
- il momento in cui la banca informa il professionista o l’imprenditore dell’avvenuto accredito.
Ad esempio, se il 30 dicembre 2020 il cliente di un professionista effettua un ordine di bonifico a saldo di una determinata prestazione e l’accredito della somma interviene il 4 gennaio 2021 (considerando che i giorni dal 1° al 3 gennaio 2021 sono festivi), a fronte di una data valuta 31 dicembre 2020, il compenso concorrerà alla formazione del reddito di lavoro professionale del 2021 (e non del 2020) e andrà quindi dichiarato nel modello REDDITI 2022.
Nell’ipotesi in cui il cliente utilizzi la carta di credito, dovrebbe rilevare il momento in cui il pagamento viene materialmente eseguito, di regola coincidente con l’accredito della somma sul conto corrente del percipiente (professionista o imprenditore).
Per le spese rileva il momento di utilizzo della carta di credito
Si giunge a tale conclusione considerando il caso speculare delle spese professionali pagate con carta di credito, che, sulla scorta di quanto sostenuto dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 77/2007 (con specifico riferimento alla deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi previdenziali pagati alla Cassa di previdenza), sono deducibili nel momento in cui è utilizzata la carta.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...