Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Non imponibili tutti i contributi erogati a fronte del coronavirus


/ Cecilia PASQUALE
4-5 minuti

I contributi erogati a fronte dell’emergenza epidemiologica per il sostegno al settore della cultura a norma dell’art. 90 del DL 18/2020 non sono imponibili per effetto del regime di esenzione previsto dall’art. 10-bis del DL 137/2020. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 46 di ieri, applicando per la prima volta la nuova disposizione introdotta nel DL Ristori convertito.

Ai sensi dell’art. 10-bis comma 1 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 convertito (c.d. DL “Ristori”), inserito in sede di conversione in legge – rubricato “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19” – i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti “ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi”, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (pro rata di deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 del TUIR (pro rata “generale” di deducibilità dei costi).

Tali disposizioni si applicano, ai sensi del comma 2, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 46 di ieri, ha affermato che con tale disposizione il legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l’emergenza epidemiologica COVID-19 il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (art. 27 del DL 18/2020, relativo alle indennità, e art. 25 del DL 34/2020, relativo al contributo a fondo perduto “generale”).

Non si applica la ritenuta d’acconto IRPEF

In applicazione, quindi, del riportato art. 10-bis del DL ristori, ad avviso dell’Agenzia delle Entrate i contributi per il sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore, erogati ai sensi dell’articolo 90 del DL 18/2020, in fase di erogazione non sono da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF e, conseguentemente, non sono imponibili nei confronti dei percettori.

Quanto alla misura agevolativa in questione, si ricorda che l’art. 71-octies, comma 3-bis della L. 633/1941 destina la quota pari al 10% dei compensi annualmente incassati per la “riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (c.d. “copia privata”) a finanziare progetti elaborati da giovani artisti e dalle scuole, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Tenuto conto che per quest’anno sarebbe stato inverosimile procedere all’assegnazione di tali somme con le modalità ordinarie, l’art. 90 del decreto “Cura Italia” ha previsto che le stesse fossero destinate agli autori, agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva.
Il DM 30 aprile 2020 ha definito i requisiti per l’accesso al beneficio, in ragione anche del reddito dei destinatari.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...