/ Massimo NEGRO
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Per il 2021, la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie avverrà con cadenza semestrale invece che mensile, tenendo conto della data di pagamento.
Sono queste le principali novità contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze firmato il 29 gennaio 2021 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che modifica il precedente decreto del 19 ottobre 2020, con il quale sono state definite le nuove regole per l’invio telematico al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.
Il DM 29 gennaio 2021 formalizza inoltre la proroga all’8 febbraio 2021 della scadenza del 31 gennaio 2021 prevista per la trasmissione telematica al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020, come era stato anticipato con il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 22 gennaio (si veda “Invio delle spese sanitarie al Sistema TS prorogato all’8 febbraio” del 23 gennaio 2021).
Entro lunedì prossimo dovranno quindi essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2020 e ai rimborsi effettuati nel 2020 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate. Tale proroga si applica a tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente.
Per quanto riguarda invece le spese veterinarie sostenute nel 2020, secondo quanto indicato sul sito del Sistema tessera sanitaria, la trasmissione telematica deve avvenire entro il 16 marzo 2021. Si ricorda, infatti, che per le spese veterinarie la scadenza per l’invio era stata prorogata a regime al 28 febbraio dall’art. 7 comma 3-bis del DL 244/2016; tale scadenza del 28 febbraio deve ritenersi prorogata al 16 marzo, secondo quanto stabilito dall’art. 16-bis comma 4 del DL 124/2019, analogamente agli altri invii di dati da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.
Tale quadro è però destinato a cambiare in relazione alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2021.
L’art. 7, comma 1 del DM 19 ottobre 2020 prevedeva infatti, per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria, il passaggio dalla scadenza annuale a una periodicità mensile, “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021”.
Al riguardo, per effetto delle modifiche apportate dal DM 29 gennaio 2021:
- la decorrenza della periodicità mensile viene differita di un anno, in quanto si applicherà “per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022” e l’invio dovrà continuare ad avvenire “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale”;
- in via transitoria, per le spese sostenute nel 2021, viene introdotta una periodicità semestrale.
In particolare, in relazione alle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2021, la trasmissione deve avvenire entro:
- il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno);
- il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre 2021 (luglio-dicembre).
Il DM 29 gennaio 2021 interviene anche a risolvere i dubbi che possono determinarsi dal fatto che sia le precedenti disposizioni del DM 19 ottobre 2020, sia le nuove disposizioni applicabili dal 2022, da una parte fanno riferimento alle “spese sostenute”, dall’altra individuano la scadenza mensile di invio “entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale” (si veda “Nuovo invio mensile dal 2021 delle spese sanitarie al Sistema TS con dubbi” del 14 dicembre 2020).
Con il nuovo comma 2-bis dell’art. 7 del DM 19 ottobre 2020, inserito dal DM 29 gennaio 2021, viene infatti stabilito che “per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale”.
Viene quindi ribadito che l’invio dei dati al Sistema TS segue una logica “di cassa”, coerentemente con quanto previsto dalle specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al DM 19 ottobre 2020, le quali:
- da una parte, qualificano come elemento obbligatorio l’indicazione della data di pagamento afferente al documento fiscale emesso;
- dall’altra, prevedono solo il “Flag Data Pagamento Anticipato”, da valorizzare a “1” per indicare il pagamento della spesa in data antecedente a quella di emissione del documento fiscale.
Pertanto, considerando ad esempio una prestazione professionale:
- con fattura emessa entro il 31 dicembre 2020 e pagata a gennaio 2021, l’invio dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021;
- con fattura emessa entro il 30 giugno 2021 e pagata a luglio 2021, l’invio dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2022;
- con fattura emessa entro il 31 dicembre 2021 e pagata a gennaio 2022, l’invio dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2022.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...