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Istanze per il contributo a fondo perduto dal 30 marzo


/ Pamela ALBERTI
5-7 minuti

L’istanza per accedere al contributo a fondo perduto del DL “Sostegni” può essere presentata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021. Con il provvedimento n. 77923 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha definito, a stretto giro rispetto alla pubblicazione in G.U. del DL, le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 del DL 41/2021. Ulteriori indicazioni sono state fornite nell’apposita guida dell’Agenzia delle Entrate.

Le istanze, redatte sulla base dell’apposito modello, dovranno essere inviate, anche avvalendosi di un intermediario, esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. L’orario di apertura del canale sarà comunicato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale con un’apposita comunicazione (cfr. comunicato stampa di ieri).

L’istanza contiene, tra l’altro, l’indicazione dei requisiti richiesti, prevedendo di barrare un’apposita casella per dichiarare di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuati dal comma 2 dell’art. 1 del DL 41/2021 (Pubbliche Amministrazioni, istituti finanziari e assicurativi).

Quanto alla determinazione della base di calcolo dell’agevolazione, le istruzioni alla compilazione dell’istanza precisano che gli importi dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e dell’anno 2019 da indicare sull’istanza vengono determinati dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno (nella guida si fa riferimento al numero di mesi in cui la partita IVA è stata attiva).

Viene altresì precisato che in caso di attivazione della partita IVA successivamente al 31 dicembre 2018, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere conteggiato.
Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesi. Nel caso, invece, di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 9 mesi.

In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell’anno 2019 o 2020, il corrispondente campo non va compilato e l’importo si intenderà pari a zero. Può essere, ad esempio, il caso in cui la partita IVA sia stata attivata successivamente al mese di dicembre 2019.

Per soggetti che hanno indicato nell’istanza di avere attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, secondo le istruzioni il contributo è determinato come segue:
- se la differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di cui al punto successivo, qualora superiore);
- nel caso in cui, invece, la differenza di cui sopra risulti negativa ma inferiore al 30%, positiva o pari a zero, il contributo è pari al minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi.

Nell’istanza, scelta della modalità di fruizione

Nell’istanza per il contributo del DL “Sostegni” è inoltre prevista un’apposita sezione relativa alla “modalità di fruizione del contributo”, in cui il contribuente deve scegliere, in maniera irrevocabile, se ottenere il valore totale del contributo con accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Le istruzioni precisano infatti che l’opzione in oggetto non è successivamente revocabile, anche qualora sia presentata una nuova istanza in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.

A seguito della presentazione dell’istanza viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente alla ricevuta di presa in carico, l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’accoglimento della richiesta e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
In caso di credito di imposta, questo sarà fruibile solo dopo la comunicazione di riconoscimento del contributo.

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