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Compensazioni sopra i 5.000 euro con preventivo invio della dichiarazione


/ Emanuele GRECO e Massimo NEGRO
5-7 minuti

Oltre all’innalzamento da 700.000 a 2 milioni di euro del limite annuo per il 2021 degli importi compensabili nel modello F24, previsto dall’art. 22 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”), non sono state introdotte altre modifiche alla disciplina in materia di compensazione dei crediti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP.

Pertanto, un primo aspetto da tenere presente è che la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP può avvenire:
- solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

I crediti maturati nel periodo d’imposta 2020, per importi superiori a 5.000 euro, possono quindi essere utilizzati in compensazione solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello REDDITI 2021 o IRAP 2021 dal quale emergono. Tuttavia, analogamente a quanto avviene con i crediti annuali IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2010, § 2.1), deve ritenersi che anche la compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP, fino all’importo di 5.000 euro, possa avvenire prima della presentazione della dichiarazione dalla quale emergono, a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del relativo periodo d’imposta.

Ad esempio, in presenza di un credito IRES relativo al periodo d’imposta 2020 pari a 18.000 euro, per un importo fino a 5.000 euro può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 a partire dal 1° gennaio 2021, anche se la relativa dichiarazione (modello REDDITI SC 2021) non è ancora stata presentata.
L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione non si applica, invece, alla compensazione dei:
- crediti d’imposta agevolativi da indicare nel quadro RU del modello REDDITI;
- crediti emergenti dalla dichiarazione del sostituto d’imposta, cioè dal modello 770 (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 110/2019).

La compensazione nel modello F24 di crediti di importo superiore a 5.000 euro annui, derivanti da imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP, comporta inoltre l’obbligo di apporre sul modello REDDITI o IRAP il visto di conformità rilasciato da un soggetto abilitato (es. dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro). Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve compilare e firmare l’apposito riquadro posto nel frontespizio del modello REDDITI o IRAP.

In alternativa, i contribuenti sottoposti alla revisione legale dei conti, di cui all’art. 2409-bis c.c., possono avvalersi della sottoscrizione delle dichiarazioni apposta dai soggetti che esercitano il controllo contabile (Collegio sindacale o sindaco unico, revisore contabile o società di revisione). In tal caso, ciascun soggetto che svolge la revisione legale deve apporre la propria firma nella colonna “FIRMA PER ATTESTAZIONE” contenuta nel riquadro del frontespizio del modello REDDITI o IRAP relativo alla firma della dichiarazione.

Relativamente alle imposte dirette e all’IRAP, per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 20.000 euro annui si è esonerati dal visto di conformità o dalla sottoscrizione del soggetto che esercita il controllo contabile se si può beneficiare del regime premiale ISA.

In relazione ai modelli REDDITI e IRAP 2021, in base al provv. Agenzia delle Entrate 26 aprile 2021 n. 103206, tale esonero è riconosciuto ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità fiscale:
- almeno pari a 8 (su una scala di 10), per il periodo d’imposta 2020;
- oppure almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità fiscale ottenuti per il 2019 e il 2020.

I soggetti che rispettano tali requisiti devono barrare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” posta nel riquadro del frontespizio relativo alla firma della dichiarazione.
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2019 (§ 4), il limite di 20.000 euro è riferito a ciascuna tipologia di credito.

Modelli 770 esclusi dal regime premiale ISA

L’obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione del soggetto che esercita il controllo contabile, per la compensazione di crediti per un importo superiore a 5.000 euro annui, si applica anche ai crediti emergenti dal modello 770.

La dichiarazione del sostituto d’imposta non può invece beneficiare del regime premiale ISA; come chiarito dalla suddetta circ. n. 17/2019, l’esonero dal visto di conformità riguarda solo la compensazione dei crediti afferenti l’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, con esclusione quindi dei crediti relativi alle ritenute fiscali operate dal contribuente in qualità di sostituto d’imposta, emergenti dal modello 770.

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