/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI
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Il tema della applicazione congiunta di più detrazioni “edilizie” (si veda anche “Cumulabilità di sismabonus e recupero edilizio” del 10 aprile 2021) si pone anche rispetto alla possibilità di applicare congiuntamente le detrazioni “edilizie” per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e il c.d. “bonus mobili”, oltre che il c.d. “bonus verde” (per un approfondimento si veda il Quaderno n. 159).
Sulla medesima unità immobiliare, infatti, possono essere contestualmente eseguiti interventi volti al recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, dai quali può derivare la spettanza o meno del bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici con determinate caratteristiche, ed interventi di “sistemazione a verde” delle aree scoperte siano esse giardini o terrazzi che beneficiano del c.d. “bonus verde”.
Mentre il “bonus mobili” è strettamente collegato a determinati interventi edilizi, che per altro devono essere iniziati a partire da una certa data, il “bonus verde” non è legato agli interventi edilizi effettuati sull’immobile e può essere fruito autonomamente.
Per beneficiare del bonus mobili di cui all’art. 16 comma 2 del DL 4 giugno 2013 n. 63 per singole unità immobiliari deve esistere il collegamento con gli interventi effettuati sull’abitazione riconducibili almeno alla manutenzione straordinaria (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria e il bonus mobili è fruibile per l’arredo delle medesime parti comuni).
Ciononostante, i limiti massimi di spesa sui quali possono essere calcolate le detrazioni fiscali sono autonomi tra di loro ed il bonus mobili compete indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Si ipotizzi che su di una unità immobiliare di una persona fisica siano stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia per 150.000 euro e siano stati acquistati mobili (divani, letti, armadi, cucina, ecc.) ed elettrodomestici finalizzati al suo arredo per 45.000 euro.
Spetterà la detrazione IRPEF del 50% sul limite massimo di spesa di 96.000 per gli interventi di recupero e la detrazione IRPEF del 50% per il bonus mobili sull’importo massimo di 10.000 euro se le spese sono sostenute entro il 31 dicembre 2020 o di 16.000 euro per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021.
Entrambi i suddetti limiti si riferiscono alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, e consistono in limiti annuali.
Tuttavia, mentre il limite di 96.000 euro per gli interventi di recupero edilizio si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale), il limite massimo di spesa per il “bonus mobili” deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020 sino al raggiungimento di 10.000 euro, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato l’unità immobiliare. Con riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, invece, il limite massimo di spesa del bonus mobili è elevato a 16.000 euro (coloro che hanno avviato gli interventi di recupero edilizio nel 2020, quindi, ove avessero raggiunto il limite di spesa massima di 10.000 nel 2020, possono sostenere nel 2021 ulteriori 6.000 euro di spesa sui quali spetta la detrazione fiscale).
Limiti massimi di spesa autonomi
Riassumendo quanto detto, quindi, nel caso in cui su una stessa unità immobiliare siano stati effettuati interventi di ristrutturazione edilizia nel corso dell’anno 2018 e nel 2020 sia stata avviata una nuova pratica per eseguire dei nuovi lavori di manutenzione straordinaria, il bonus mobili spetta:
- con riguardo agli interventi iniziati nel 2018, per le spese sostenute nel 2018 e 2019 entro il limite di 10.000 euro;
- con riguardo agli interventi iniziati nel 2020, per ulteriori 6.000 euro ove le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici siano sostenute nel 2021.
Il bonus verde previsto dai commi 12-15 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2017 n. 205, invece, non è legato ad alcun intervento “edilizio” eseguito sull’immobile.
Può quindi essere fruito autonomamente, ma anche contestualmente ad altre detrazioni fiscali.
In considerazione del fatto che il bonus verde consiste in una detrazione IRPEF del 36% su un importo massimo di spese di 5.000 euro e che riguarda non soltanto gli interventi di “sistemazione a verde” (fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo), ma anche interventi che possono rientrare fra quelli di manutenzione straordinaria (si pensi, ad esempio, alla realizzazione di recinzioni o di pozzi), non si esclude che, nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia di un immobile, possa convenire fruire della detrazione IRPEF del 50% di cui all’art. 16-bis del TUIR ove non si raggiunga il limite di spesa di 96.000 euro.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...