/ Elisa TOMBARI
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Entra in vigore oggi la L. 6 maggio 2021 n. 61 di conversione del DL 30/2021, pubblicata ieri sulla Gazzetta Ufficiale, con alcune modifiche rispetto al testo del decreto legge che, in conseguenza dell’introduzione di nuove restrizioni per la circolazione delle persone, ha introdotto diverse misure a sostegno delle famiglie con figli costretti a riprendere con la didattica a distanza (c.d. “DAD”).
L’art. 2, comma 1 del DL 30/2021, lo si ricorda, ha previsto la possibilità, sino al prossimo 30 giugno, per i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, per una parte o per l’intero periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, della durata dell’infezione da COVID-19 di quest’ultimo, nonché della durata della quarantena dello stesso disposta dall’ASL, per un contatto ovunque avvenuto.
Con la conversione in legge, il legislatore riconosce la possibilità di “attivare” lo smart working, per le ragioni sopra elencate, a entrambi i genitori di figli di qualsiasi età affetti da disabilità accertata ex art. 3, commi 1 e 3 della L. 104/1992, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della L. 170/2010, o con bisogni educativi speciali. Tale possibilità viene riconosciuta non solo in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa (comma 1), ma anche nel caso i figli frequentino centri diurni con carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura.
Un’altra novità sul fronte del lavoro agile consiste nel riconoscimento del diritto dello smart worker alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti, e fermo restando il rispetto dei periodi di reperibilità eventualmente concordati.
La legge di conversione riconosce tale diritto definendolo necessario per la tutela dei tempi di riposo e la salute del lavoratore, ma lascia piena libertà ad aziende e lavoratori di disciplinare le modalità e i tempi di disconnessione; l’esercizio del diritto alla disconnessione non dovrà in alcun modo pregiudicare il lavoratore e, infatti, viene vietata qualsiasi ripercussione sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
La legge di conversione del DL 30/2021 prevede inoltre alcune novità in merito al “Congedo 2021 per genitori” di cui al comma 2 dell’art. 2 di tale decreto. Viene infatti precisato che tale misura è fruibile dagli aventi diritto in forma giornaliera od oraria. Quanto alle situazioni che legittimano la fruizione del beneficio, viene aggiunto il riferimento alla sospensione dell’attività educativa in presenza del figlio, che si aggiunge così alle ulteriori situazioni di sospensione dell’attività didattica in presenza, infezione da COVID-19 nonché quarantena del figlio convivente minore di 14 anni.
In relazione ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, è stato invece interamente sostituito il secondo periodo del comma 2: la legge di conversione, facendo riferimento all’art. 3 comma 3 della L. 104/92 e non più all’art. 4 comma 1 di tale legge, prevede l’aggiunta dell’inciso “a prescindere dall’età del figlio” e, oltre alla chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio con disabilità, vengono riportate le ulteriori condizioni dell’infezione da COVID-19, della quarantena e della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, a conferma di quanto già chiarito dall’INPS al § 3 della circolare n. 63/2021. Si ricorda a tal proposito che, in tali ipotesi, ai fini della fruizione del congedo non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il beneficio.
Ampliata la platea di beneficiari del bonus baby sitting
Viene infine previsto un ampliamento della platea dei beneficiari del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, erogato dall’INPS nel limite massimo di 100 euro settimanali per remunerare prestazioni di baby sitting effettuate nei periodi dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (si veda “Bonus baby sitting per prestazioni fino al 30 giugno 2021” del 15 aprile 2021 e la circ. INPS n. 58/2021).
Oltre che agli iscritti alla gestione separata, al lavoratori autonomi e al personale del comparto sicurezza, il bonus spetta anche al personale della polizia locale e ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari; la portata della norma è decisamente più ampia rispetto a quella definita inizialmente dal DL 30/2021, che circoscriveva la platea dei beneficiari ai “lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica”.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...