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Nuovo contributo automatico pari a quello del decreto Sostegni


/ Pamela ALBERTI
5-7 minuti

Presupposto per ottenere il contributo automatico previsto dall’art. 1 del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) è la percezione del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. decreto “Sostegni”). Per quest’ultimo, si ricorda, scade domani, 28 maggio, il termine di presentazione delle istanze (sul tema, si veda anche il documento CNDCEC-FNC di ieri).

Il contributo previsto dall’art. 1 del DL 73/2021, più complesso rispetto ai precedenti, si articola, come anticipato, in tre componenti: un contributo “automatico” pari a quello del DL “Sostegni”; un contributo “alternativo” basato su un periodo temporale differente; un ulteriore contributo, con finalità perequative, basato sul risultato economico d’esercizio (si veda “Col decreto Sostegni-bis arriva un nuovo contributo a fondo perduto” del 21 maggio).

I commi da 1 a 4 dell’art. 1 del DL 73/2021 disciplinano il contributo “automatico”, per il quale non è richiesta la presentazione di alcuna istanza.
Il contributo è riconosciuto a tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto) e che presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo).

Il nuovo contributo spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall’art. 1 del DL 41/2021 ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 7, primo periodo (irrilevanza fiscale del contributo), comma 9 (rinvio alle disposizioni dell’art. 25 del DL 34/2020 in merito alle modalità di erogazione, regime sanzionatorio e controlli) e da 13 a 17 (quadro temporaneo aiuti di Stato) del DL 41/2021.

I commi da 5 a 15 dell’art. 1 del DL 73/2021 disciplinano poi il contributo a fondo perduto “alternativo” rispetto a quello automatico.
Tale contributo è riconosciuto a tutti i soggetti, che abbiano presentato o meno l’istanza per il contributo del DL “Sostegni”, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del DL), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”) e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Quanto al calcolo del contributo, per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, il contributo “alternativo” è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 la “vecchia” percentuale prevista con riferimento ai soggetti rientranti nei diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019: 60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni.

Il contributo spetta anche ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni”. In tal caso alla suddetta differenza si applica invece la seguente percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019: 90% fino a 100.000 euro; 70% da 100.000 a 400.000 euro; 50% da 400.000 a un milione; 40% da uno a 5 milioni; 30% da 5 a 10 milioni.
Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e può essere riconosciuto, a scelta del contribuente, direttamente sul conto corrente del beneficiario o tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24.

Contributo “alternativo” con apposita istanza

Il contributo “alternativo” si ottiene presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento (inclusi gli elementi da dichiarare per il rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.1 o 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato). Per i soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”. In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere.
Se dall’istanza per il riconoscimento del contributo “alternativo” emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in “automatico”, l’Agenzia non darà comunque seguito all’istanza.

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