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Domande fino al 30 settembre 2021 per le indennità INPS del DL Sostegni-bis


/ REDAZIONE
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Con la circolare n. 90, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle indennità riconosciute dagli artt. 42 e 69 del DL 73/2021, definendo la tempistica per la presentazione delle nuove domande e il regime di incumulabilità e incompatibilità tra le indennità e le altre prestazioni previdenziali.

Rientrano nella platea dei beneficiari i soggetti appartenenti alle seguenti categorie, in possesso di determinati requisiti:
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

Ai soggetti appartenenti alle predette categorie che abbiano già beneficiato dell’indennità di cui all’art. 10 commi 1-9 del DL 41/2021 (c.d. DL “Sostegni”), l’indennità di 1.600 euro è erogata una tantum dall’INPS. In sostanza, tali soggetti non devono presentare una nuova domanda in quanto la nuova indennità sarà erogata con le modalità indicate dagli stessi per le indennità già erogate.

I lavoratori appartenenti alle predette categorie, in possesso degli specifici requisiti previsti dal DL “Sostegni-bis”, che non hanno invece beneficiato delle indennità previste dal DL Sostegni possono presentare domanda per il riconoscimento dell’indennità entro il prossimo 30 settembre. Viene, quindi, differito il termine previsto dalla norma coincidente con il 31 luglio 2021.

Sempre entro il 30 settembre possono essere presentate le domande per le indennità previste dall’art. 69 del DL 73/2021 in favore di:
- operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020, cui sono riconosciuti 800 euro (in tale categoria rientrano anche le figure equiparate, quali i piccoli coloni e i compartecipanti familiari);
- pescatori autonomi che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione diretta, iscritti alla Gestione dei pescatori autonomi, cui sono riconosciuti 950 euro (in tale categoria rientrano anche i soci di cooperative che operano quali lavoratori autonomi e non anche quelli con rapporto di lavoro subordinato).

Presentazione della domanda in via telematica

I potenziali nuovi destinatari dell’indennità dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali on line che saranno messi a disposizione per i cittadini e per gli enti di patronato sul portale web dell’INPS. In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato.

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono:
- PIN INPS, per i soggetti che ne siano già in possesso;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

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