/ Alfio CISSELLO e Alessandro COTTO
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A causa della pandemia, il 2020 ha visto il moltiplicarsi di incentivi ed agevolazioni. Ciononostante, il legislatore non ha ritenuto di intervenire sugli obblighi comunicativi in materia di aiuti di Stato, che restano incerti ed onerosi.
Le istruzioni ai modelli di dichiarazione di quest’anno ribadiscono che l’indicazione degli aiuti nel prospetto di cui al quadro RS “è necessaria e indispensabile ai fini della legittima fruizione degli stessi”. Si tratta di affermazione opinabile (si veda “L’aiuto di stato non può ritenersi perso se non si compila il prospetto” del 18 febbraio 2021) che trasferisce al contribuente e al suo professionista l’onere di individuare gli aiuti da inserire e il peso di tale scelta. Inutile dire che in un quadro emergenziale come quello attuale si tratta di scelta inspiegabile.
In tale prospettiva, è molto discussa in questi giorni l’indicazione nei modelli REDDITI 2021 delle c.d. “indennità COVID-19”, con particolare riferimento alle indennità di 600 e 1.000 euro riconosciute dall’INPS, a norma degli artt. 27 ss. del DL 18/2020 (Cura Italia) e successivi rinnovi, e dalle Casse di previdenza private, in forza dei decreti attuativi dell’art. 44 del DL 18/2020.
In linea generale, tali indennità sembrano avere natura assistenziale e quindi non dovrebbero incidere sulla determinazione dei redditi di natura imprenditoriale o professionale dei percettori.
In altri termini, posto che sono somme escluse da imposizione e non rientrano nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo, non dovrebbero essere dichiarate in REDDITI 2021.
Ciò vale anche con riguardo al prospetto “aiuti di Stato” di cui al rigo RS401, il quale va compilato per l’esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi aiuti da parte dell’Agenzia delle Entrate nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato limitatamente agli aiuti di Stato automatici o semi-automatici aventi natura “fiscale”. Quindi, dal momento che l’indennità in questione non sembra avere natura fiscale, non dovrebbe essere necessario neppure compilare tale prospetto.
Occorre tuttavia rilevare che le istruzioni ai modelli REDDITI 2021 prevedono l’indicazione, in tutti i quadri dichiarativi (ad eccezione del quadro RE), dei contributi e delle indennità che, a norma dell’art. 10-bis del DL 137/2020, non concorrono a formare il reddito in quanto erogati a fronte dell’emergenza epidemiologica.
In merito all’art. 10-bis del DL 137/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato, in occasione di alcune risposte a interpello (da ultimo, con la risposta n. 411/2021), che con tale disposizione il legislatore, al fine di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” e “diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza” erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19, “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (di cui all’art. 27 del decreto “Cura Italia” e all’art. 25 del decreto “Rilancio”).
In linea di principio, nell’ambito dell’art. 10-bis potrebbero confluire anche le predette indennità, considerando la disposizione come norma di chiusura, al di là delle previsioni delle singole disposizioni istitutive di contributi e indennità.
Tale conclusione sembra tuttavia contraddetta dal fatto che la qualificazione nell’ambito dell’art. 10-bis implica il riconoscimento delle misure di favore nel rispetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (comma 2 dell’art. 10-bis del DL 137/2020), con conseguente necessità di compilare anche il quadro RS.
In altri termini, le specifiche tecniche relative al rigo RS401 prevedono che la compilazione dei righi “reddituali” relativi alla detassazione di contributi e indennità a norma dell’art. 10-bis del DL 137/2020 (es. il codice “84” al rigo RF55, il codice “48” al rigo RG22, la colonna 2 del rigo LM33) determina la corrispondente indicazione del codice aiuto di Stato “24” al rigo RS401 colonna 1.
Pertanto, l’indicazione di contributi e indennità detassate a norma dell’art. 10-bis implica di dover compilare anche il prospetto sugli aiuti di Stato.
Considerato, tuttavia, che, come sopra esposto, le indennità in esame non sembrano avere natura di aiuto fiscale, sembra corretto concludere che, anche dal punto di vista dei quadri reddituali, non è necessaria alcuna indicazione.
Sul punto è auspicabile che gli organi competenti facciano al più presto chiarezza.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...