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Contributo a fondo perduto sulla base del fatturato e dei ricavi


/ Emanuele GRECO
5-7 minuti

L’art. 1 commi 1-4 del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), oggi all’esame della Camera per la conversione in legge, prevede un nuovo contributo a fondo perduto, riconosciuto in via “automatica” a coloro che avevano già presentato domanda per il contributo di cui al DL 41/2021 (c.d. decreto “Sostegni”).

Sempre per effetto dell’art. 1 del DL 73/2021 (commi 5-15), è possibile, però, anche beneficiare di un contributo a fondo perduto “alternativo”, calcolato su un diverso periodo di riferimento, il che potrebbe essere appetibile ad esempio per le imprese che operano su base stagionale. Le istanze si possono presentare, tramite l’apposita funzionalità nella sezione “Fatture e corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate o avvalendosi dei canali Fisconline e Entratel, dalla scorsa settimana sino al 2 settembre 2021.

Per accedere a questa forma di contributo, l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. A differenza di altri contributi, non sussiste una deroga per i soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2019.

Anche per il nuovo contributo “alternativo”, ai sensi dell’art. 1 comma 8 del DL 73/2021 il fatturato o i corrispettivi del periodo sono determinati facendo “riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi” (si veda anche la Guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate).

Come indicato in vari documenti di prassi (circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2020, n. 22/2020, n. 5/2021), la data da prendere a riferimento per il calcolo del fatturato corrisponde alla data del corrispettivo giornaliero ovvero alla data della fattura immediata (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>). Per la fattura differita, si fa invece riferimento alla data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).

Anche i soggetti in regime forfetario ex art. 1 comma 54 della L. 190/2014, per determinare il fatturato o i corrispettivi del periodo, sono tenuti a fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione, considerando la documentazione conservata ai fini della verifica del superamento della soglia massima prevista per l’accesso al regime agevolato (circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2021).

Allo stesso modo, la data di effettuazione dell’operazione vale, ai fini del calcolo del fatturato, anche per i soggetti che applicano il regime di IVA per cassa.
Di riflesso, risulta irrilevante, per la determinazione del fatturato e dei corrispettivi, il momento in cui è avvenuto il pagamento del corrispettivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate.

In merito agli importi da considerare, è stato precisato che sono da includere anche i corrispettivi relativi alle operazioni non rilevanti ai fini IVA effettuate nei mesi di riferimento.
La circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2020 (riferita al contributo a fondo perduto ex DL 34/2020) ha precisato che i corrispettivi delle operazioni fuori campo IVA devono essere computati a condizione che “le stesse rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, del medesimo TUIR)“.
In seguito, è stato precisato che tale principio riguarda anche le somme che configurano altre componenti di reddito e non deve essere riferito esclusivamente ai ricavi o ai compensi (circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2021).

Di conseguenza, rilevano anche le operazioni fuori campo IVA che determinano una plusvalenza, come la cessione di terreni non edificabili (risposte a interpello n. 442/2021 e n. 472/2021).

Viceversa, non sono da includere nel calcolo del fatturato, ai fini in esame, le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte (circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2021).
Si tratta di importi che, a norma dell’art. 15 comma 1 n. 3 del DPR 633/72, non concorrono a formare la base imponibile IVA e che non sono inclusi tra i compensi di lavoro autonomo, purché regolarmente documentati. Le somme, quindi, dovranno essere considerate ai fini del calcolo del fatturato del periodo tenendo conto delle modalità seguite nella redazione delle note spese (risposta a interpello n. 470/2021).

I criteri sopra descritti subiscono alcune eccezioni (circolare n. 5/2021):
- sono escluse dal fatturato del periodo le assegnazioni di immobili ai soci e le estromissioni, pur rilevanti ai fini IVA, in quanto operazioni che attengono ai rapporti tra soci e società, finalizzate a una distribuzione in natura del patrimonio della società stessa;
- sono escluse le somme riferite al percepimento di uno o più dei contributi per la crisi da COVID-19, sebbene qualificabili come contributi in conto esercizio, in ragione della loro carattere di eccezionalità per compensare gli effetti derivanti dalla diffusione della pandemia.

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