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Da lunedì al via le istanze per il contributo a fondo perduto «alternativo»


/ Pamela ALBERTI
4-6 minuti

Le istanze per il contributo a fondo perduto “alternativo”, definito anche “contributo Sostegni-bis per le attività stagionali”, possono essere presentate dal 5 luglio al 2 settembre 2021 tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021 nel medesimo termine.

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 175776 di ieri, ha definito il contenuto, le modalità e i termini di presentazione della domanda di riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi da 5 a 15 del DL 73/2021. L’Agenzia ha inoltre pubblicato la relativa guida.

Al fine di accedere al contributo “alternativo” deve quindi essere presentata in via telematica apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, nei termini sopra esposti e compilando lo specifico modello approvato. Si ricorda che, come previsto dalla norma istitutiva del contributo, i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA devono preventivamente aver presentato la comunicazione di liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre dell’anno 2021.

Rispetto alle precedenti istanze per i contributi a fondo perduto, si evidenzia che in questo caso il modello presenta una nuova e complessa sezione dedicata agli aiuti di Stato ricevuti.
Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è infatti tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche, oppure dalla Sezione 3.12 della medesima Comunicazione (di seguito “Temporary Framework”) qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti.

L’istanza contiene, altresì, il quadro A nel quale sono elencati gli altri aiuti di Stato ammissibili nell’ambito delle sezioni 3.1 e 3.12 della citata Comunicazione della Commissione europea, nonché il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali delle altre imprese appartenenti all’impresa unica del richiedente.

Il contributo a fondo perduto per le attività stagionali, alternativo a quello automatico, spetta a condizione, tra l’altro, che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 (con riferimento agli altri requisiti richiesti e al calcolo dell’agevolazione, si veda “Nuovo contributo automatico pari a quello del decreto Sostegni” del 27 maggio 2021).

Come chiarito dalla guida dell’Agenzia delle Entrate, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, per tale contributo non è previsto il requisito – alternativo al calo del fatturato e corrispettivi – consistente nell’attivazione della partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, per essere ammessi a richiedere il contributo Sostegni-bis per attività stagionali, tutti i soggetti IVA devono possedere il suddetto requisito del calo minimo del fatturato.

Nessun importo minimo spettante

Inoltre, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, non è previsto un importo minimo spettante.

L’ammontare del contributo viene erogato, sulla base della scelta effettuata dal contribuente nell’istanza, tramite accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d’imposta. In particolare:
- per i richiedenti che hanno beneficiato del contributo Sostegni, limitatamente alla differenza tra il contributo Sostegni bis attività stagionali spettante e il contributo Sostegni-bis automatico precedentemente ottenuto. Se dall’istanza per il contributo Sostegni-bis attività stagionali emerge un contributo inferiore al contributo Sostegni-bis automatico ottenuto, non si dà luogo ad alcuna erogazione (a pagina 18 della guida dell’Agenzia è presente una tabella esemplificativa);
- per i richiedenti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni, per l’intero importo determinato in base alla presente istanza.

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