/ Sara BERNARDI
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Il requisito della documentazione dei componenti negativi del reddito professionale, ai fini della relativa deducibilità, non è espressamente statuito dall’art. 54 del TUIR, ma si desume dal principio dell’onere della prova e dalle relative limitazioni vigenti in ambito tributario (divieto di prova testimoniale).
Sul punto, nella RM 8 luglio 1975 n. 2/208 l’Amministrazione finanziaria aveva precisato che “può riconoscersi, in via generale, la deducibilità dei costi emergenti da documentazione anche informale allorché questa, debitamente quietanzata, contenga gli elementi di individuazione dell’emittente che ha prestato il servizio e quelli di individuazione dell’impresa o dell’esercente arti o professioni cui la documentazione stessa è rilasciata; e ciò indipendentemente dai requisiti stabiliti ai fini dell’I.V.A., per gli atti concernenti le operazioni soggette a tale tributo” (sostanzialmente nello stesso senso, si vedano le R.M. 29 ottobre 1976 n. 9/1684, 19 aprile 1980 n. 9/876 e 5 ottobre 1985 n. 8/727).
Tali indicazioni erano state normativamente recepite dall’art. 3 del DPR 696/96, ai sensi del quale “ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi”, poteva, ad esempio, essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che contenesse la specificazione degli elementi attinenti “la natura, la qualità e la quantità dell’operazione e l’indicazione del numero di codice fiscale dell’acquirente o committente”.
Dette considerazioni potrebbero essere tuttora valide, anche a seguito dell’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in virtù della quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i commercianti al minuto, salve specifiche esclusioni, sono tenuti a certificare le operazioni mediante il c.d. “documento commerciale” di cui al DM 7 dicembre 2016, che ha, di fatto, sostituito la ricevuta e lo scontrino fiscale (salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata).
Il documento commerciale che contenga, oltre agli altri elementi prescritti, “anche il codice fiscale” (art. 4 del DM 7 dicembre 2016), può consentire (art. 5 del DM 7 dicembre 2016) infatti:
- la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi;
- la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Ciò premesso si potrebbe affermare che la fattura rilasciata a una persona fisica con l’indicazione dei suoi dati identificativi e del solo codice fiscale, sarebbe sufficiente per consentire la deduzione dell’onere dal reddito professionale, seppure in misura parziale.
In assenza dell’indicazione del numero di partita IVA, tuttavia, tale documentazione non sarebbe idonea a consentire la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto gravante sull’operazione, secondo le regole previste dagli artt. 19 e seguenti del DPR 633/72.
L’art. 178 della direttiva 2006/112/Ce richiede, fra l’altro, ai fini dell’esercizio di tale diritto, il requisito “formale” del “possesso di una fattura” redatta conformemente alle prescrizioni normative. A tal proposito, occorre sottolineare come in base alla regolamentazione interna, e, in particolare secondo quanto disposto dall’art. 21 comma 2 lettera f) del DPR 633/72, la fattura deve contenere il “numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente” oppure nell’ipotesi in cui questi, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione, il codice fiscale.
Ne discende che la sola indicazione di quest’ultimo porta a ritenere che ai fini IVA l’acquisto sia effettuato al di fuori dell’attività economica esercitata.
Deducibile il noleggio stipulato prima dell’inizio attività
Volendo esemplificare, nel caso in cui un soggetto, prima dell’apertura della partita IVA, stipuli un contratto di noleggio relativo ad un’autovettura e decida, una volta iniziata un’attività di lavoro autonomo, di utilizzare il veicolo anche ai fini professionali, il canone di noleggio potrebbe essere deducibile secondo le disposizioni di cui all’art. 164 del TUIR, mentre l’IVA esposta nella fattura (nella quale sarebbe riportato il solo codice fiscale dell’utilizzatore) non potrebbe essere oggetto di detrazione, neppure in misura parziale. Ciò fatta salva la possibilità di ridefinire le pattuizioni contrattuali, potendo così ottenere una fattura con indicazione del numero di partita IVA.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...