/ Emanuele GRECO e Massimo NEGRO4-5 minutes
Scade il 29 luglio 2021, il termine entro il quale i soggetti passivi possono ancora validamente presentare il modello IVA 2021 per l’anno 2020. Infatti, le dichiarazioni inviate entro 90 giorni dalla scadenza del termine (nel caso di specie, il 30 aprile 2021) sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per il ritardo e ferma restando la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (artt. 8 comma 6 e 2 comma 7 del DPR 322/98).
Sulla base di quanto precisato dalla prassi amministrativa (C.M. n. 23/99 e circ. Agenzia delle Entrate n. 42/2016), in caso di presentazione tardiva della dichiarazione si applica:
- la sanzione per l’omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta, ossia quella da 250 euro ridotta a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97;
- la sanzione per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, pari al 30% dell’imposta non versata (15% dell’imposta, per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza) ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97, ferma restando la riduzione derivante dal ravvedimento operoso.
La dichiarazione IVA per il 2020 presentata dopo il 29 luglio 2021 si considera omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute. In caso di omessa dichiarazione, nei confronti del soggetto passivo è applicabile l’accertamento c.d. induttivo-extracontabile (art. 55 del DPR 633/72) e gli avvisi di accertamento possono essere notificati entro il 31 dicembre del settimo anno successivo, anziché entro il quinto anno successivo, a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 57 del DPR 633/72).
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DLgs. 471/97, è irrogata la sanzione:
- dal 120% al 240% (con un minimo di 250 euro) dell’ammontare dell’IVA dovuta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione;
- dal 60% al 120% dell’imposta dovuta (con un minimo di 200 euro), se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (2 maggio 2022, in quanto il 30 aprile 2022 è sabato) e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza.
Qualora il soggetto effettui esclusivamente operazioni per le quali l’IVA non è dovuta, la sanzione è da 250 a 2.000 euro, oppure, da 150 a 1.000 euro se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (art. 5 comma 3 del DLgs. 471/97). Nell’ipotesi di dichiarazione omessa, le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 e circ. Agenzia delle Entrate n. 42/2016).
Integrativa possibile entro il 31 dicembre 2026
In caso di errori od omissioni relativi alla compilazione del modello IVA 2021 per il 2020 presentato entro il 30 aprile 2021 o nei 90 giorni successivi, il soggetto passivo può trasmettere una dichiarazione integrativa a proprio “sfavore” o “favore” entro i termini per la decadenza del potere di accertamento stabiliti dall’art. 57 del DPR 633/72, ossia entro il 31 dicembre 2026 (art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98).
La presentazione di un’integrativa di una dichiarazione IVA è ammessa anche:
- per modificare la scelta sull’utilizzo del credito IVA (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 231/2020);
- per apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72, in precedenza assenti (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 289/2021).
La Procedura Pratica n. 15 analizza le modalità di presentazione della dichiarazione IVA integrativa relativa al periodo d’imposta 2020.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...