/ Luca BILANCINI3-4 minutes
In sede di conversione del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) sono state posticipate le rate derivanti dalla rottamazione dei ruoli, che, ante modifica, vanno pagate:
- entro il prossimo 31 luglio, per quelle scadute nel corso del 2020;
- entro il prossimo 30 novembre, per quelle in scadenza e scadute nel 2021.
Purtroppo, si tratta di un intervento minimo per i debitori, posto che il termine ultimo per il pagamento rimane quello del 30 novembre 2021.
La posticipazione delle rate riguarda le rottamazioni dei ruoli di cui agli artt. 3 e 5 del DL 119/2018, dunque non solo la classica rottamazione, ma anche la specifica rottamazione riservata a dazi doganali e IVA all’importazione.
Altresì le rate inerenti al c.d. saldo e stralcio degli omessi pagamenti rientrano nella proroga (art. 1 comma 145 ss. della L. 145/2018).
Il puntuale nonché intero pagamento delle somme è molto importante, in quanto l’insufficiente o tardivo versamento determina l’inefficacia della rottamazione, con la conseguenza che l’intero carico, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, risulta dovuto.
Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione ma si applica la tolleranza dei cinque giorni di cui all’art. 3 comma 14-bis del DL 119/2018.
Sulla base del testo licenziato dalla Camera, occorrerà pagare:
- entro il 31 luglio 2021, le rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021, la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Come già evidenziato, si tratta di una proroga ridotta, specie per le rate scadute nel corso del 2021, che continuano a dover essere pagate entro il 30 novembre 2021.
Nemmeno viene posticipata la rata che ha come scadenza naturale il 30 novembre 2021.
Continuano a non subire alcuna proroga le rate, scadenti nel 2021 o già scadute nel 2020, relative alle altre definizioni del DL 119/2018, come la definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione.
Da ultimo, vale la pensa di ricordare che, ai sensi dell’art. 4 del DL 41/2021, sono automaticamente annullati i ruoli 2000-2010 per un importo residuo di 5.000 euro, relativamente, però, ai soggetti (tanto persone fisiche quanto persone giuridiche) che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000 euro.
Le modalità di attuazione della norma sono in attesa di essere individuate dall’apposito decreto ministeriale.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...