/ Luca BILANCINI3-4 minutes
In sede di conversione del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”) sono state posticipate le rate derivanti dalla rottamazione dei ruoli, che, ante modifica, vanno pagate:
- entro il prossimo 31 luglio, per quelle scadute nel corso del 2020;
- entro il prossimo 30 novembre, per quelle in scadenza e scadute nel 2021.
Purtroppo, si tratta di un intervento minimo per i debitori, posto che il termine ultimo per il pagamento rimane quello del 30 novembre 2021.
La posticipazione delle rate riguarda le rottamazioni dei ruoli di cui agli artt. 3 e 5 del DL 119/2018, dunque non solo la classica rottamazione, ma anche la specifica rottamazione riservata a dazi doganali e IVA all’importazione.
Altresì le rate inerenti al c.d. saldo e stralcio degli omessi pagamenti rientrano nella proroga (art. 1 comma 145 ss. della L. 145/2018).
Il puntuale nonché intero pagamento delle somme è molto importante, in quanto l’insufficiente o tardivo versamento determina l’inefficacia della rottamazione, con la conseguenza che l’intero carico, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, risulta dovuto.
Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione ma si applica la tolleranza dei cinque giorni di cui all’art. 3 comma 14-bis del DL 119/2018.
Sulla base del testo licenziato dalla Camera, occorrerà pagare:
- entro il 31 luglio 2021, le rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021, la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
- entro il 30 novembre 2021, le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Come già evidenziato, si tratta di una proroga ridotta, specie per le rate scadute nel corso del 2021, che continuano a dover essere pagate entro il 30 novembre 2021.
Nemmeno viene posticipata la rata che ha come scadenza naturale il 30 novembre 2021.
Continuano a non subire alcuna proroga le rate, scadenti nel 2021 o già scadute nel 2020, relative alle altre definizioni del DL 119/2018, come la definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione.
Da ultimo, vale la pensa di ricordare che, ai sensi dell’art. 4 del DL 41/2021, sono automaticamente annullati i ruoli 2000-2010 per un importo residuo di 5.000 euro, relativamente, però, ai soggetti (tanto persone fisiche quanto persone giuridiche) che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000 euro.
Le modalità di attuazione della norma sono in attesa di essere individuate dall’apposito decreto ministeriale.
⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...