Con il Provvedimento n. 180139 del 06/07/2021, l'Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza per il contributo a fondo perduto ex art. 9-quater del DL 137/2020, conv. L. 176/2020, in favore dei locatori (o gli intermediari delegati) di immobili a uso abitativo siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, oggetto di rinegoziazione in diminuzione dei canoni per l’anno 2021.
In particolare, il contributo è destinato ai locatori che dal 25 dicembre dello scorso anno al prossimo 31 dicembre hanno ridotto o ridurranno i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell’anno 2021. È necessario, inoltre, che i contratti di locazione siano in vigore almeno dal 29 ottobre 2020, che l’immobile sia situato nei Comuni ad alta tensione abitativa e che sia adibito ad abitazione principale del conduttore.
Le istanze possono essere presentate fino al 06/09/2021 mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che per accedere al contributo è necessario che:
alla data del 29 ottobre 2020 sia in essere un contratto di locazione di tipo abitativo avente a oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato in un elenco approvato dal CIPE con deliberazione n. 87/2003;
l’immobile concesso in locazione sia adibito dal conduttore ad abitazione principale;
il locatore conceda una riduzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 e sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI (o mediante registrazione tramite i “servizi agili” dell’Agenzia o presso gli sportelli degli uffici territoriali).
Nell'istanza andranno indicati, tra l'altro, i seguenti dati:
codice fiscale del locatore (o del legale rappresentante, per richiedente diverso da persona fisica ovvero minore o interdetto) IBAN del conto corrente intestato al locatore i dati del contratto o dei contratti (ciascun locatore, infatti, può presentare una sola istanza, anche in presenza di più
contratti di locazione) la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione quota di possesso del locatore richiedente il contributo.
La procedura web consente di selezionare i contratti di locazione intestati al richiedente e precompila i campi dell’istanza, attingendo alla base dati dei contratti registrati e delle relative rinegoziazioni comunicate.
Le rinegoziazioni in diminuzione che saranno accordate al conduttore successivamente alla scadenza per la presentazione dell’istanza vanno indicate come “rinegoziazioni programmate”, con indicazione dell’impegno alla comunicazione all’Agenzia tramite il modello RLI entro il 31 dicembre 2021. Il contributo, in questi casi, sarà erogato solo limitatamente a quelle che risulteranno effettivamente comunicate alla data del 31 dicembre 2021.
A partire dal 06/09/2021 si potrà vsualizzare, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, l’importo teorico massimo del contributo, determinato in base ai dati indicati sull’istanza: tale importo non necessariamente coinciderà con quanto verrà effettivamente erogato, che potrà essere rideterminato dopo il 31 dicembre 2021 in base alle rinegoziazioni effettivamente comunicate a tale data, qualora le risorse stanziate per il contributo siano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
La percentuale di erogazione sarà resa nota con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo il 31 dicembre 2021 l’Agenzia, verificata la coerenza dei dati trasmessi, procederà all’erogazione dei contributi.
Come verrà erogato il contributo Il contributo riconosciuto dal Fisco è pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e può arrivare a un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore. Le somme verranno accreditate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda.
Nel caso in cui le risorse stanziate siano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi da erogare, l’Agenzia delle Entrate provvederà al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.