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Obbligo di Green Pass

A partire dal prossimo 15 ottobre 2021 e fino alla fine dell’emergenza epidemiologica Covid19, e comunque
fino al 31 dicembre 2021, tutti coloro che svolgono una attività lavorativa nel settore privato, per accedere
nei luoghi di lavoro, dovranno possedere, ed esibire su richiesta, la certificazione verde (green pass) Covid-19.
La disposizione si applica per ogni tipologia di lavoratore, di contratto e di mansione:
a) i soci lavoratori;
b) gli amministratori;
c) i dirigenti;
d) i lavoratori autonomi;
e) i collaboratori dell’impresa a qualsiasi titolo;
f) i volontari;
g) i tirocinanti;
h) i lavoratori subordinati (compreso lavoratori a chiamata);
i) personale domestico;
j) i soggetti che accedono ai locali aziendali in base a contratti esterni (fornitori dipendenti da
altri o autonomi, lavoratori somministrati).
 
Sono esentati dall’obbligo i soggetti “esenti” dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica.
 
QUALI SONO LE CERTIFICAZIONI AMMESSE
Ai fini delle presenti disposizioni si ritengono certificazioni utili:
• green pass vaccinale con una dose;
• green pass vaccinale con due dosi;
• tampone molecolare che ha validità fino a 72 ore;
• tampone antigenico/rapido che ha validità fino a 48 ore (compreso quello salivare).
 
GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
I datori di lavoro sono tenuti alla verifica del possesso della certificazione da parte dei soggetti che
accedono ai locali aziendali, come sopra elencati, anche se si tratta di soggetti lavoratori dipendenti
di altri o collaboratori di altri (i clienti sono esonerati dall’esibizione del Green Pass, ad esclusione
dei settori, come la ristorazione, per i quali vige l’obbligo per stazionare all’interno).
Entro il giorno 15 ottobre 2021, i datori di lavoro sono obbligati a definire la modalità operative per
l’organizzazione delle verifiche, ANCHE A CAMPIONE, prevedendo in via prioritaria che tali verifiche
avvengano al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Ai fini della verifica, i datori di lavoro individuano con atto formale i soggetti incaricati alla stessa.
Si  rammenta  che  in  caso  di  inserimento  di  nuovo  personale  a  vario  titolo,  sarà  già  necessario
semplicemente sincerarsi che all’atto dell’assunzione sia in possesso della certificazione senza che
la stessa venga esibita.
 
COSA SUCCEDE AL LAVORATORE CHE NON RISULTA IN POSSESSO DELLA
CERTIFICAZIONE
Il lavoratore, che comunica di non essere in possesso della certificazione o che comunque ne risulti
sprovvisto al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato ASSENTE INGIUSTIFICATO dalla
prestazione  lavorativa  (la  possibilità  di  poter effettuare  la  prestazione  in  smart working non deve
essere presa in considerazione per eludere la norma).
L’assenza ingiustificata:
a) ha un effetto immediato;
b) comporta la mancata corresponsione della retribuzione o di altro compenso o emolumento
ricollegato al rapporto;
c) non ha conseguenze disciplinari, né di licenziamento;
d) dà diritto alla conservazione del posto di lavoro;
e) è efficace fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre
2021.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro può effettuare un’assunzione a tempo
determinato, in sostituzione del lavoratore sospeso, solo dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata,
per un periodo non superiore a 10 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, rinnovabile per
una sola volta.
 
LE SANZIONI APPLICABILI
Ferma restando la possibilità di contestare disciplinarmente il fatto, l’accesso ai luoghi di lavoro di
lavoratori privi di certificazione o nel caso di mancata verifica del possesso della certificazione o in
mancanza di adozione di misure organizzative da parte del datore di lavoro entro il 15 ottobre 2021,
si applica la sanzione amministrativa da 600€ ad 1.500€ e viene irrogata dal Prefetto su segnalazione
dei soggetti incaricati alla verifica del possesso della certificazione.

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