Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Fatturazione elettronica verso la proroga con inclusione dei forfetari

Estensione dell’ambito soggettivo se il Consiglio Ue accetterà la proposta della Commissione

L’obbligo di adozione della fattura elettronica nelle operazioni B2B e B2C, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce, originariamente concesso con la decisione di esecuzione Ue n. 2018/593, andrà a scadere il prossimo 31 dicembre 2021. L’Italia, con lettera protocollata dalla Commissione europea in data 31 marzo 2021, ne ha quindi domandato la proroga chiedendo altresì l’autorizzazione ad estendere l’obbligo ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della direttiva 2006/112/Ce.


I risultati portati all’attenzione degli organi dell’Unione, pur essendo frutto di stime, hanno convinto la Commissione Ue a proporre al Consiglio di concedere un ulteriore triennio al nostro Paese e di includere anche i soggetti passivi di minori dimensioni (proposta 2021/357).


L’adozione della fatturazione elettronica ha, infatti, consentito un recupero di IVA pari a circa 2 miliardi di euro, con un riflesso benefico anche in termini di imposte dirette (si stimano entrate supplementari per circa 580 milioni di euro). Nel 2019 l’uso della e-fattura si è rivelato fondamentale per individuare i soggetti passivi che non soddisfano i requisiti per essere considerati “esportatori abituali”, permettendo il recupero di oltre 1,3 miliardi di euro di “massimali falsi dichiarati”, cifra che potrebbe essere ulteriormente incrementata con la “stretta” imposta dal provvedimento del 28 ottobre 2021 n. 293390, grazie al quale l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri su cui fondare l’attività di analisi di rischio e di controllo relativa ai soggetti che si avvalgono del plafond (si veda “Al via i controlli sugli esportatori abituali” del 30 ottobre 2021). Alla Commissione europea sono stati, infine, sottolineati anche gli importanti risultati ottenuti nell’ambito delle attività di contrasto dei meccanismi di frode intraunionale.


L’Italia ha anche evidenziato come tramite la fatturazione elettronica sia stato possibile introdurre una serie di servizi atti a semplificare gli adempimenti fiscali; si fa riferimento, in particolare al programma di assistenza on line che rende possibile la precompilazione dei registri IVA, della comunicazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale, nonché la predisposizione dei moduli per il pagamento dell’imposta. Sul punto, tuttavia, è bene precisare che al momento possono accedere a tali semplificazioni esclusivamente i soggetti passivi IVA che hanno esercitato l’opzione per la liquidazione periodica trimestrale (art. 7 del DPR n. 542/99), posto che il programma di assistenza è, come ammesso dalla stessa Amministrazione finanziaria, “in via sperimentale” (si vedano al proposito le motivazioni del provv. Agenzia Entrate n. 183994/2021).


L’Italia ha altresì rappresentato alla Commissione Ue come la fatturazione elettronica abbia comportato non soltanto l’eliminazione di una serie di adempimenti (si pensi, fra le altre, alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute), ma, anche, la possibilità di fruire di un flusso di informazioni che hanno permesso il monitoraggio delle prestazioni delle imprese “in tempo reale”. I dati ottenuti hanno consentito, ad esempio, di analizzare i mutamenti economici correlati alla crisi pandemica da COVID-19 e di porre in essere alcune misure di sostegno.


La vera novità contenuta nella richiesta di proroga consiste nella volontà di estendere l’ambito soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica per includere i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese. Per convincere le istituzioni europee l’Italia rende noto che la misura “non dovrebbe comportare un onere amministrativo significativo per i soggetti passivi”, posto che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei soggetti passivi una serie di strumenti (programmi da installare su PC per la creazione delle e-fatture, applicazione per dispositivi mobili, ecc…), che consentirebbero di agevolare anche gli operatori meno strutturati. Secondo i dati presentati, attualmente già il 10% dei soggetti che si avvalgono della franchigia di cui all’art. 282 della direttiva 2006/112/Ce emettono fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio.


Se il Consiglio Ue andrà nella direzione di includere anche i forfetari nell’adempimento, considerato che dal prossimo anno i dati delle operazioni transfrontaliere verranno trasmessi in formato XML via SdI, l’Amministrazione finanziaria disporrebbe di un “quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi” (cfr. il quinto considerando della proposta di decisione del consiglio Ue 2021/357), potendo così rafforzare la lotta contro la frode e l’evasione dell’imposta. L’estensione ai soggetti di minime dimensioni consentirebbe, inoltre, all’Agenzia di controllare l’andamento del fatturato di tali operatori, in modo da verificare che resti inferiore alla soglia che consente loro di avvalersi del regime agevolativo.


Non resta, quindi, che attendere la decisione del Consiglio Ue nonché le modalità e le tempistiche con le quali il legislatore nazionale intenderà estendere l’ambito soggettivo della fatturazione elettronica anche ai forfetari.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...