/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI
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Dopo la risposta del MEF, sentita l’Agenzia delle Entrate, all’interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5-07055, era già risultato chiaro che, relativamente agli interventi sui quali può trovare applicazione il bonus facciate, il fornitore e il committente possono accordarsi per l’emissione della fattura con sconto sul corrispettivo del 90% e pagamento della parte non coperta da sconto entro il 31 dicembre 2021 anche se, al momento dell’emissione della fattura “scontata” e del relativo pagamento “ridotto”, i lavori, corrispondenti ai corrispettivi fatturati al lordo dello sconto applicato, non risultano essere stati ancora effettuati, senza che ciò pregiudichi il diritto all’agevolazione fiscale, né il diritto di beneficiarne mediante esercizio per una delle opzioni previste dall’art. 121 del DL 34/2020 (si veda “Bonus facciate con fatture e pagamenti entro fine 2021 anche per lavori eseguiti dopo” del 20 novembre 2021).
La risposta aveva però sottolineato anche come rimanesse dovuta l’effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti alle predette spese (la quale può avvenire anche successivamente al termine della finestra temporale agevolata), posto che, in assenza dell’effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti ai corrispettivi lordi su cui il fornitore ha applicato lo sconto in fattura al 90% (e pagati dal committente per la parte non coperta dallo sconto), viene meno ab origine il diritto all’agevolazione fiscale e ciò comporta il recupero del beneficio indebitamente fruito nella modalità alternativa dello sconto in fattura, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’art. 13 del DLgs 471/97.
Questa puntualizzazione sembrava lasciare esposti a possibili rischi i terzi cessionari che avessero acquisito, prima della realizzazione dei lavori corrispondenti alle spese già sostenute con applicazione dello sconto, il credito di imposta maturato nel cassetto fiscale del fornitore, nonché i professionisti che, sempre prima di detta realizzazione, avessero attestato la congruità delle spese e rilasciato il visto di conformità sulle opzioni, come richiesto a seguito delle novità introdotte dal “decreto Antifrodi”.
La circ. Agenzia delle Entrate 29 novembre 2021 n. 16 (§ 1.2.2) ha però chiarito che per il rilascio della nuova attestazione di congruità sulle spese, richiesta dal nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, è sufficiente che i lavori siano iniziati.
Questa puntualizzazione apre evidentemente all’applicazione dello stesso criterio per quel che concerne la correttezza operativa del professionista deputato al rilascio del visto di conformità, nonché per quel che concerne la correttezza operativa del terzo cessionario che acquista il credito di imposta che viene iscritto nel cassetto fiscale del fornitore con la presentazione della comunicazione, attestata e vistata, di opzione per lo sconto in fattura esercitata a fine 2021 da fornitore e committente.
Ne dovrebbe dunque conseguire che, se il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese dopo che i lavori sono almeno iniziati, il commercialista, acquisita l’attestazione di congruità, presenta la comunicazione di opzione (entro il 16 marzo 2022 per le spese sostenute nel 2021) e la banca, verificato il tutto, acquista il credito di imposta dal fornitore, nessuno di questi soggetti possa incorrere in concorso di violazione (con il committente ed il fornitore) qualora, successivamente al compimento dei rispettivi atti, i lavori (che erano almeno iniziati) non vengono ultimati.
Sul piano operativo, la combinazione tra la risposta MEF all’interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5-07055 e la circ. Agenzia delle Entrate 29 novembre 2021 n. 16 (§ 1.2.2), porta dunque a ritenere che, per poter beneficiare del bonus facciate al 90% con sconto in fattura, relativamente a spese ed opzioni non ancora sostenute ed esercitate al 12 novembre 2021, è necessario procedere come segue:
- entro il 31 dicembre 2021, il fornitore fattura il 100% del corrispettivo dei lavori, applicando lo sconto del 90%, con pagamento da parte del committente, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2021, della parte di spesa non coperta dallo sconto;
- quando i lavori sono almeno iniziati, il tecnico abilitato attesta la congruità della spesa, il commercialista presenta la comunicazione di opzione con rilascio del visto di conformità e la banca compra il credito di imposta che la comunicazione fa iscrivere nel cassetto fiscale del fornitore.
Perché questo schema operativo funzioni, non sarebbe necessario che i lavori risultino “almeno iniziati” entro il 31 dicembre 2021, ma che risultino “almeno iniziati” entro il 16 marzo 2022, termine ultimo per l’invio della comunicazione relativamente alle spese sostenute e alle opzioni esercitate nel 2021.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...