/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI
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Le attestazioni di congruità delle spese, relativamente alle quali vengono esercitate le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, esercitate ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, sono richieste solo se la spesa è stata sostenuta successivamente all’11 novembre 2021 oppure se, pur essendo stata sostenuta la spesa prima di tale data, la stipula dell’accordo di cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione altrimenti spettante al beneficiario o l’annotazione dello sconto sulla fattura emessa dal fornitore sono avvenuti successivamente all’11 novembre 2021.
Solo con sostenimento delle spese e anche esercizio tra le parti dell’opzione entro l’11 novembre 2021, dunque, l’obbligo di attestazione di congruità sulle spese, sancito dal nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, non sussiste anche se la relativa comunicazione di opzione viene telematicamente trasmessa all’Agenzia delle Entrate non prima del 12 novembre 2021 (così, in particolare, la circ. Agenzia delle Entrate 29 novembre 2021 n. 16, § 1.2.3).
L’attestazione di congruità, sulle spese agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus 110% e oggetto delle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, è rilasciata da “tecnici abilitati” che vi provvedono “secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis”.
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 16/2021 (§ 1.2.2), il rinvio al comma 13-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 implica che:
- dal punto di vista soggettivo, “l’attestazione della congruità delle spese possa essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus”;
- dal punto di vista oggettivo, per il rilascio dell’attestazione si debba fare riferimento ai parametri di cui al terzo periodo del comma 13-bis.
Per quanto concerne il profilo soggettivo, il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate lascia un margine di incertezza (su cui sarebbe opportuno tornasse in modo esplicito) con riguardo al fatto che l’attestatore debba o meno essere anche in possesso della specifica copertura assicurativa prevista dal successivo comma 14 dell’art. 119 del DL 34/2020 con riferimento ai soggetti che effettuano le asseverazioni (non solo di congruità delle spese, ma anche dei requisiti tecnici e dell’efficacia degli interventi) in relazione a interventi agevolati con il superbonus 110%.
Pare in verità corretto ritenere che lo specifico obbligo assicurativo di cui al comma 14 dell’art. 119 del DL 34/2020 non sia applicabile al tecnico abilitato che rilascia “solo” una attestazione di congruità ex art. 121 comma 1-ter del DL 34/2020 su spese agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus 110%.
Per quanto riguarda il profilo oggettivo, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, per come sono stati formulati (si veda “Al tecnico abilitato la congruità delle spese per lavori di efficienza energetica” del 1° dicembre 2021) hanno ingenerato il dubbio che, relativamente alle spese per interventi diversi da quelli di efficienza energetica, non sia possibile avvalersi dei prezziari DEI (in quanto espressamente richiamati solo dal punto 13 dell’Allegato A del DM 6 agosto 2020 “Requisiti”) e, nelle more dell’approvazione del decreto che dovrà essere emanato dal Ministro della Transizione ecologica, sia possibile avvalersi “solo” dei prezziari regionali, dei listini ufficiali o dei listini delle locali CCIAA (in subordine, ove mancanti tutti i predetti prezziari e listini, si potrà fare riferimento ai prezzi correnti del mercato locale).
In verità, ferma restando l’opportunità di un “secondo passaggio” sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate, pare alquanto arduo non riconoscere ormai ai prezziari DEI la dignità di “listini ufficiali”, con conseguente piena legittimità del loro utilizzo anche con riguardo a spese per interventi diversi da quelli di efficienza energetica.
La circolare dell’Agenzia n. 16/2021 (§ 1.2.2) ha confermato anche che, per le attestazioni di congruità che non risultano già contenute in un modello di asseverazione normativamente previsto, la loro predisposizione avviene “in forma libera”. Nell’istante in cui si ragiona di spese agevolate con bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, è il caso di tutte le spese con la sola eccezione di quelle per interventi di riduzione del rischio sismico, relativamente alle quali sono utilizzabili i modelli di cui agli Allegati 1, B e B-1 di cui al DM 58/2017.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...